COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi 185 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. BA.SCA. GALLIERA 2002 avverso squalifica al 16.5.2008 calc.BERGAMI LORENZO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008 gara MEDOLLA – BA.SCA. del 9.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi
185 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. BA.SCA. GALLIERA 2002
avverso squalifica al 16.5.2008 calc.BERGAMI LORENZO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008
gara MEDOLLA - BA.SCA. del 9.3.2008
L’A.C.BA.SCA. GALLIERA 2002 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento in quanto ritiene che il calc.BERGAMI,
pur rivolgendo, a fine gara, all’arbitro una frase di censura, non gli abbia, comunque, rivolto espressioni offensive
“anche se pensiamo che nel contesto di fine gara, con ancora l’eccitazione della partita nell’aria, possa essere stata
scambiata non come un complimento”. Inoltre, contesta che il calciatore “abbia usato le mani ed abbia spinto l’arbitro
in quanto persona molto ma molto tranquilla ed impossibilitato di un tale timbro di gesto”. Chiede una riduzione della
sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BERGAMI, a fine gara,
avvicinatosi all’arbitro, nel rivolgergli espressioni critiche circa la direzione della gara, lo spingeva con entrambe le mani al
petto, senza violenza;
- valutato che il comportamento messo in atto dal calc.BERGAMI possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 2.5.2008 la squalifica del calc. BERGAMI LORENZO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Allievi 185 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. BA.SCA. GALLIERA 2002 avverso squalifica al 16.5.2008 calc.BERGAMI LORENZO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008 gara MEDOLLA – BA.SCA. del 9.3.2008"