COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Giovanissimi 186 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ROMAGNA CENTRO avverso ripetizione della gara e inibizione al 9.4.2008 dir.acc.uff.VALDINOCI VALERIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara SASSO MARCONI – ROMAGNA CENTRO del 2.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Giovanissimi
186 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ROMAGNA CENTRO
avverso ripetizione della gara e inibizione al 9.4.2008 dir.acc.uff.VALDINOCI VALERIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008
gara SASSO MARCONI – ROMAGNA CENTRO del 2.3.2008
L’A.S.ROMAGNA CENTRO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che, durante
l’incontro, al 10° del primo tempo il n. 14 Evangel ista Luca sostituiva il n. 3 Jozic Gianluca ed al 25° del secondo tempo il
n. 13 Bonandi Mirco sostituiva il n. 10 Musta Romeo. “I giocatori entrati in campo con il numero 13 e 14 erano gli unici due
giocatori a disposizione in panchina in tale partita, regolarmente identificati prima della gara, i quali hanno sostituito il
numero 3 e il numero 10 e non il giocatore Lorenzo Gianmarco ed il giocatore Bisacchi Teo, come erroneamente riportato
nel comunicato . Si evince chiaramente che vi è un palese errore dell’arbitro nel trascrivere le sostituzioni nel rapporto di
gara alla fine della medesima”. Chiede l’omologazione del risultato conseguito sul campo e l’annullamento della
inibizione”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che l’A.S.ROMAGNA CENTRO, dopo la sostituzione del n. 14 con il n. 3 e del n. 13 con il n. 10, ha consentito
l’ingresso in campo di due calciatori con il numero di maglia 15 e 16 che sostituivano i calciatori con il n. 7 e n. 6, senza
che i 2 predetti due calciatori n. 15 e 16 fossero stati indicati nella distinta e senza averli previamente identificati;
- ritenuto che nel comportamento dell’arbitro possa ravvisarsi la non osservanza di quanto previsto
dalle regole 5 e 3 del Regolamento del Gioco del Calcio;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’A.S.ROMAGNA CENTRO, confermando in toto i provvedimenti
impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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