COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 09/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SUPERGA 63 avverso squalifica al 30.6.2008 calc.DI BIASI FRANCESCO e al 15.4.2008 all.ASTOLFI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 36 del 26.3.2008 gara STELLA – SUPERGA del 16.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 09/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SUPERGA 63
avverso squalifica al 30.6.2008 calc.DI BIASI FRANCESCO e al 15.4.2008 all.ASTOLFI ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 36 del 26.3.2008 gara STELLA – SUPERGA del 16.3.2008
L’U.S.SUPERGA 63, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso i sopra indicati provvedenti sostenendo che : 1) il calc.DI BIASI, dopo la seconda ammonizione “usciva dal campo normalmente, senza nemmeno avvicinrsi all’arbitro. Quindi ci chiediamo come può risultare sul referto la motivazione di aver dato una spinta all’arbitro, facendolo indietreggiare?”; 2) per l’all.ASTOLFI “non riusciamo a capire come l’arbitro abbia potuto sentire frasi di minaccia rivolte all’allenatore avversario”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del reclamo riguardante l’all,ASTOLFI non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbtro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.DI BIASI, espulso per somma di ammonizioni, dopo la comunicazione del provvedimento spingeva con le mani al petto l’arbitro, facendolo arretrare di due passi,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.6.2008 del calc.DI BIASI FRANCESCO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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