COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 09/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA POL.JUNIOR CORIANO avverso perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 25 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 34 del 13.3.2008 gara SPORTING NOVAVALMARECCHIA – POL.JUNIOR CORIANO dell’1.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 09/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA POL.JUNIOR CORIANO avverso perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 25 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 34 del 13.3.2008 gara SPORTING NOVAVALMARECCHIA – POL.JUNIOR CORIANO dell’1.3.2008 La POL.JUNIOR CORIANO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, pur premettendo che la Deleg.Prov. pubblica tutte le settimane le variazioni in essere per tenerle in evidenza, facendo presente che : 1) “il calendario pubblicato all’inizio del campionato prevedeva già le gare del girone di andata e ritorno. Con il C.U. n. 25 la Deleg.Prov. comunicava pubblichiamo i seguenti calendari con variazioni già contemplate. Infatti nella ristampa non c’era nessuna variazione se non quella dello Sporting”; 2) “nel Comunicato n. 25 i calendari pubblicati erano elencati, come è norma in questi casi, graficamente uno per ogni riga, ma in una riga erano elencati sia il camp.Allievi che il torneo Allievi B. Certamente da parte nostra c’è stata una grave disattenzione, soffermando l’occhio solo sulle ultime lettere della riga. Ma, contrariamente alle abitudini della Delegazione, non c’è stata neanche una seconda raccomandazione per mettere sull’avviso a che, per qualche motivo, poteva essere sfuggita la nota del precedente comunicato”. “Ci sentiamo certamente responsabili per la negligenza dimostrata in quel momento, ma riteniamo che ci sia stato anche un difetto di comunicazione, se pur minimo, da parte della Delegazione”. Chiede l’annullamento dei provvedimenti o, in via subordinata, l’annullamento del punto in classifica e dell’ammenda. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la perdita della gara non può essere preso in esame in quanto la comunicazione alla controparte risulta effettuata ad un indirizzo errato, per cui non si è in grado di stabilire se è stato correttamente adempiuto alla finalità cui l’invio stesso è preordinato per la costituzione di un eventuale contraddittorio parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - premesso altresì che anche la parte del ricorso relativo all’ammenda non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., parte che, anch’essa, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che la penalizzazione di un punto in classifica è fissata dal comma 3 delll’art.17 del C.G.S. in relazione alla mancata presentazione in campo delle squadre per la disputa delle gare, d e l i b e r a - di respingere il ricorso della POL.JUNIOR CORIANO, con la conferma dei provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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