COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE MEMORIAL PREDIERI RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PIAN DI MACINA 2005 avverso perdita gara ed esclusione dal Torneo delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 3.4.2008 gara PIAN DI MACINA – ARGELATESE del 12.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE MEMORIAL PREDIERI RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PIAN DI MACINA 2005 avverso perdita gara ed esclusione dal Torneo delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 3.4.2008 gara PIAN DI MACINA – ARGELATESE del 12.3.2008 L’A.S.PIAN DI MACINA 2005, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) “il giocatore BALDANZA LUCA era stato effettivamente squalificato per recidiva in ammonizione II^ infrazione sul comunicato n. 16 datato 25.10.2007, ma pubblicato il 24.10.2007 sul sito della Delegazione Provinciale di Bologna. E dunque visibile già in forma ufficiale il 24.10.2007; 2) che in ossequio al disposto degli artt.2 comma 3 e 22 comma 2 C.G.S. “i comunicati si intendono conosciuti con presunzione assoluta a far data dalla loro pubblicazione e le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale; 3) il calc.BALDANZA , per effetto di quanto precede, dovendo scontare la squalifica dal 25.10.2007, lo stesso 25.10.2007 non venne schierato nella gara Juvenilia – Pian di Macina, scontando di fatto ed effettivamente il proprio turno di sospensione. Inoltre, il G.S.”ritenendo la propria incompetenza funzionale e rimettendo in un primo memento alla C.D. per le decisioni del caso, ha impedito alla società PIAN DI MACINA di poter conoscere con esattezza l’orientamento giudiziale (e dunque la propria sorte) prima di effettuare la gara di ritorno contro l’Argelatese Calcio”. “Tale fatto avrebbe permesso alla società scrivente(che ha vinto sul campo sia la gara che quella di ritorno) di giocare diversamente la gara di ritorno”. “Da notare che soltanto con il C.U. n.36 del 13.3.2008 dalla Segreteria del Comitato Provinciale di Bologna è stato reso noto che per motivi organizzativi interni il C.U. verrà pubblicato ed inviato su internet lo stesso giorno della data riportata sulla prima pagina del comunicato stesso. Chiede la riforma totale dei provvedimenti impugnati o, in via di mero e residuale subordine, la ripetizione della gara di ritorno contro la società Argelatese. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che la data di pubblicazione di un comunicato è esclusivamente quella riportata sul comunicato stesso e che il fatto di renderlo disponibile su internet non rappresenta la pubblicazione, ma solamente un atto di cortesia nei confronti delle società, e da queste gradito, per renderle edotte, il più presto possibile, dei provvedimenti contenuti; - valutata di non molto pregio la critica al G.S. per il ritardato giudizio, che, comunque, anche assunto in data precedente a quella in cui è stato emesso, non sarebbe stato diverso dall’inflizione della perdita della gara e della esclusione dal torneo, ciò che ovviamente avrebbe escluso la disputa della gara di ritorno; - atteso che la disposizione recentemente assunta dalla Delegazione Provinciale di Bologna di far coincidere la data di pubblicazione del C.U. con la messa a disposizione su internet dello stesso è stata assunta unicamente per evitare possibili fraintendimenti, come quello in cui, con indubbia buonafede, è incorsa l’A.S.PIAN DI MACINA; - ritenuto, pertanto, che il calc.BALDANZA LUCA non avesse titolo per prendere parte alla gara Pian di Macina – Argelatese (terminata con il risultato : Pian di Macina 2 – Argelatese 1) per non avere ancora scontato la squalifica di cui al C.U. n. 16 della Delegazione Provinciale di Bologna, datato 25.10.2007, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.PIAN DI MACINA, con la conferma di entrambi i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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