COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Reg.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA G.S.LUZZARA CALCIO per presunta irregolarità gara MILAN CLUB U.S.PARMENSE – LUZZARA del 30.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Reg.Allievi RECLAMO PROPOSTO DA G.S.LUZZARA CALCIO per presunta irregolarità gara MILAN CLUB U.S.PARMENSE – LUZZARA del 30.3.2008 Il reclamo di cui all’oggetto, erroneamente indirizzato ad altro Organo della giustizia sportiva, non può essere preso in esame in quanto, trattandosi della quartultima giornata del campionato, non sono stati osservati i termini di inoltro previsti dal C.U.n. 67/A della F.I.G.C. datato 25.2.2008, recepito dal c.u. N.100 della L.N.D. datato 26.2.2008 , allegato al C.U. C.R.E.R.n..34 del 27.2.2008 (Gli eventuali reclami alla C.D. territoriale, a norma dell’art.46, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo del G.S.LUZZARA CALCIO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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