COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.LUZZARA CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc. MUTO GIOVANNI, TERRERA DANIEL e ONGARI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 2.4.2008 gara LUZZARA – MONTECAVAOLO del 30.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.LUZZARA CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc. MUTO GIOVANNI, TERRERA DANIEL e ONGARI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 2.4.2008 gara LUZZARA – MONTECAVAOLO del 30.3.2008 Il G.S.LUZZARA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che : 1) i calc.MUTO e TERRERA “si sono avvicinati con fare deciso a fine partita all’arbitro, contestandone il suo operato; si vuole sottolineare il fatto che da loro non sono mai partite offese o insulti nei confronti del direttore di gara; 2) per il calc.ONGARI si può parlare di scambio di persona. “Infatti il giocatore suddetto, sostituito al 40° della ripresa per aver subito un infortunio al ginocchio destro, non era più all’interno del terreno di gioco, ma con il massaggiatore CAVICCHINI (erroneamente squalificato sino al 30.4.2008), si trovava nei locali dell’infermeria dell’impianto luzzarese”. Pertanto, il calc.ONGARI non poteva “insultare l’arbitro a fine gara” ed il mass.CAVICCHINI “non poteva tenere un comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro, al termine della gara”. Chiede l’annullamento delle sanzioni a carico del calc.ONGARI e del mass.CAVICCHINI ed una riduzione delle sanzioni a carico degli altri due giocatori. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante il mass.CAVICCHINI non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, i calc.MUTO, TERRERA e ONGARI, della cui presenza si è detto certo, gli hanno rivolto frasi reiteratamente offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso del G.S.LUZZARA, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa.
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