COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUARTO F.C. avverso squalifica per 4 giornate calc. AMATO TOMMASO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 3.4.2008 gara AMICA – QUARTO del 30.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUARTO F.C.
avverso squalifica per 4 giornate calc. AMATO TOMMASO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 3.4.2008
gara AMICA – QUARTO del 30.3.2008
L’A.S.QUARTO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il calc.AMATO, dopo avere offeso il guardalinee dell’A.S.AMICA, si stava dirigendo verso la persona per chiedere scusa. Il guardalinee “entrato nel rettangolo di gioco, colpiva il nostro giocatore con il manico di legno della bandierina, tra la tempia e l’arcata sopracciliare. Il giocatore colpito ha avuto una reazione di difesa e indietreggiando è anche caduto per terra”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il calc.AMATO, aggredito dall’assistente dell’A.S.AMICA, ingaggiava con questi una rissa con scambio di pugni e calci, finché non intervenivano giocatori e dirigenti a dividerli,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del cac.AMATO TOMMASO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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