COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN PATRIGNANO avverso squalifica per 4 giornate calc.GUERRA ALESSANDRO e MOSELLI FRANCESCO, per 6 giornate calc.CECCOTTI CLAUDIO delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 36 del 27.3.2008 gara SPADAROLO MARECCHIA – SAN PATRIGNANO del 20.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN PATRIGNANO avverso squalifica per 4 giornate calc.GUERRA ALESSANDRO e MOSELLI FRANCESCO, per 6 giornate calc.CECCOTTI CLAUDIO delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 36 del 27.3.2008 gara SPADAROLO MARECCHIA – SAN PATRIGNANO del 20.3.2008 L’A.S. SAN PATRIGNANO, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, mettendo in evidenza che : 1) circa i calc.GUERRA e MOSELLI “tra le proteste e la fine della partita non c’è stata soluzione di continuità e che, pur addebitando ai ns.tesserati un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, nessuno di loro ha proferito e nemmeno ha mai pensato di proferire espressioni di contenuto minatorio” e nessuno di essi “ha avuto un benché minimo contatto fisico col direttore di gara”; 2) “lo sputo del calc.CECCOTTI ha terminato la sua deplorevole corsa tra i suoi stessi piedi, in quanto lo sputo era diretto a terra, mentre il Direttore di gara era ad almeno 10 metri di distanza”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) sul finire della gara, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, veniva accerchiato e leggermente spintonato da diversi giocatori dell’A.S.San Patrignano, fra i quali distingueva i calc.GUERRA, MOSELLI e CECCOTTI, che gli rivolgevano reiterate frasi offensive; 2) dopo la ripresa del gioco il calc.CECCOTTI, capitano dell’A.S.San Patrignano, continuando a protestare, da una distanza di circa 2 metri, lanciava uno sputo verso di lui, senza colpirlo per pochi millimetri; 3) al termine della gara i calc.GUERRA e MOSELLI, avvicinatiglisi, reiteravano le esternazioni offensive; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S. SAN PATRIGNANO, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa.
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