COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.AURORA avverso squalifica per 3 giornate calc. GUARIGLIA FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 37 del 2.4.2008 gara AURORA – FONTANELLATO del 29.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.AURORA avverso squalifica per 3 giornate calc. GUARIGLIA FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 37 del 2.4.2008 gara AURORA – FONTANELLATO del 29.3.2008 L’A.S.AURORA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il calc.GUARIGLIA, a seguito di un calcio d’angolo, ricevuto un calcio da un giocatore avversario. immediatamente reagiva colpendolo a sua volta non in modo violento. Chiede una riduzione della sanzione, anche perché la reazione del calc.GUARIGLIA non è avvenuta a gioco fermo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.GUARIGLIA, ricevuto un calcio da un giocatore avversario, reagiva colpendo a sua volta questi con uguale gesto ed entrambi venivano espulsi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.GUARIGLIA FILIPPO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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