COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Campionato Regionale Juniores RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ALTEA avverso inibizione al 30.4.2008 mass.CERRUDO LEO PABLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008 gara CALCIO A CINQUE FORLI’ – ALTEA del 14.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Campionato Regionale Juniores RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ALTEA avverso inibizione al 30.4.2008 mass.CERRUDO LEO PABLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008 gara CALCIO A CINQUE FORLI’ – ALTEA del 14.3.2008 L’A.S.ALTEA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che “a metà del secondo tempo la tifoseria passava dalle parole alle vie di fatto, invadendo il campo ed avvicinandosi minacciosamente ad uno dei nostri giocatori”. Il mass.CERRUDO richiamava l’attenzione dell’arbitro affinché provvedesse a riportare la quiete e “ritenendo la situazione estremamente pericolosa, si permetteva di varcare di pochi metri il perimetro del campo, per parlare con il Direttore di gara”. L’arbitro invitava il sig.CERRUDO ad allontanarsi e questi eseguiva senza avanzare alcuna protesta ed aggiunge che lo stesso non ha mai rivolto gesti o parole offensive contro i tifosi ospiti. “Al termine della gara il sig.CERRUDO si avvicinava all’arbitro per giustificare il proprio comportamento ed in tutto ciò si mostrava estremamente rispettoso ed educato, volendo solo capire i motivi di una scelta così affrettata”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, dopo essere stato allontanato per comportamento offensivo nei confronti del pubblico, il mass.CERRUDO, a fine gara, ad alta voce, faccia a faccia, pretendeva da lui spiegazioni in ordine al provvedimento precedentemente adottato; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal mass.CERRUDO, possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 20.4.2008 l’inibizione del mass.CERRUDO LEO PABLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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