COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTESCUDO avverso squalifica per 4 giornate calc.BUCCI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 38 del 10.4.2008 gara TAVERNA MONTECOLOMBO – MONTESCUDO del 6.4.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTESCUDO
avverso squalifica per 4 giornate calc.BUCCI MARCO
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 38 del 10.4.2008
gara TAVERNA MONTECOLOMBO – MONTESCUDO del 6.4.2008
L’A.S.MONTESCUDO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che “in una azione verso la fine della gara, il BUCCI si è trovato a contatto, sul fallo laterale con un avversario, cadendo entrambi a terra. Nel rialzarsi, l’avversario colpiva il nostro giocatore con un calcio e l’arbitro ha visto solo la reazione del nostro giocatore, ma non con un pugno come detto dal referto.”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc., BUCCI, dopo aver subito un fallo, colpiva il giocatore avversario con un pugno;
- ritenuto che il gesto compiuto dal calc.BUCCI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a la squalifica del calc. BUCCI MARIO a 3 giornate di gara.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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