COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ALMAS RIVAZZURRA CALCIO avverso squalifica al 30.4.2008 calc.COLA CLAUDIO, inibizione al 30.4.2008 ass.BUCCI GINO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori e persone non autorizzate area adiacente spogliatoi delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 38 del 10.4.2008 gara ALMAS RIVAZZURRA – DAINO del 6.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ALMAS RIVAZZURRA CALCIO avverso squalifica al 30.4.2008 calc.COLA CLAUDIO, inibizione al 30.4.2008 ass.BUCCI GINO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori e persone non autorizzate area adiacente spogliatoi delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 38 del 10.4.2008 gara ALMAS RIVAZZURRA – DAINO del 6.4.2008 L’ALMES RIVAZZURRA CALCIO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) l’arbitro si è rifiutato di dare spiegazioni circa l’indicazione dell’espulsione del calc.COLA, che , a fine gara si era fermato a parlare con un dirigente della squadra avversaria per cui, nel contempo, non poteva ingiuriare l’arbitro, che in tal caso avrebbe dovuto mostrare il cartellino rosso; 2) l’ass.BUCCI non è mai stato allontanato dal terreno di gioco; 3) per la particolare conformazione dell’impianto sportivo, gli addetti al ricupero dei palloni non hanno accesso all’area adiacente e antistante gli spogliatoi. “Tali addetti hanno protestato vivacemente dopo l’espulsione del giocatore Pinto”. “La protesta è continuata anche dopo, cosicché i predetti sono stati inviati in tribuna”. Chiede l’annullamento della squalifica e dell’inibizione e che l’ammenda sia commisurata solo alle intemperanze dei tifosi. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante l’inibizione dell’ass.BUCCI non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che : 1) al termine della gara il calc.COLA, nell’uscire dal campo, gli rivolgeva una frase irriguardosa ed offensiva, venendo poi a diverbio con un dirigente della squadra avversaria, cui rivolgeva offese, dandogli anche una forte spinta che lo faceva indietreggiare; 2) comunicava al capitano dell’Almas Rivazzurra che il predetto calc.Bucci doveva ritenersi espulso; 3) per tutta la gara sostenitori dell’Almas Rivazzurra gli rivolgevano frasi minacciose ed offensive, estese anche alla F.I.G.C. ed all’A.I.A.; 4) al 34° del secondo tempo doveva sospendere la gara perché due tifosi dell’Almas Rivazzurra, entrati nel recinto spogliatoi, dal cancello si apprestavano ad entrare sul campo di gioco mentre gli rivolgevano offese e minacce. Veniva interessato il capitano della squadra, che faceva uscire le due persone; 5) mentre l’arbitro si apprestava a ripartire dall’impianto, un gruppo di circa 15 sostenitori dell’Almas Rivazzurra, lo insultava e minacciava gravemente, coinvolgendo di nuovo la F.I.G.C.; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, a) d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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