COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.SARMATESE avverso squalifica per 3 giornate calc.PARMEGGIANI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2008 gara CALENDASCO – SARMATESE del 6.4.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.SARMATESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.PARMEGGIANI STEFANO
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2008
gara CALENDASCO – SARMATESE del 6.4.2008
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione, dal ché ne discende la giuridica inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal F.C.SARMATESE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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