COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Campionato Serie D RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CAGNONA CALCIO A CINQUE avverso squalifica per 5 giornate calc.BIFFI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2008 gara SPORTIVA BAGNESE – CAGNONA del 6.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE - Campionato Serie D RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CAGNONA CALCIO A CINQUE avverso squalifica per 5 giornate calc.BIFFI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2008 gara SPORTIVA BAGNESE – CAGNONA del 6.4.2008 L’A.C.CAGNONA CALCIO A CINQUE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “attenuanti al riprovevole comportamento del BIFFI, sono i continui falli subiti e le continue minacce da parte dei giocatori della Bagnese subite per tutta la durata della gara. Minacce che lo raggiungevano anche quando era costretto in panchina, per il dolore ad una caviglia dopo l’ennesimo calcio”. Nello scusarsi con l’arbitro, insieme al calciatore, per il comportamento tenuto, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto arbitrale si rileva che il calc.BIFFI, al termine della gara, dapprima offendeva un giocatore avversario, poi, stringendogli (all’arbitro) la mano, gli rivolgeva pesanti offese, applaudendolo ironicamente; dopo essere entrato nello spogliatoio, cercava di uscirne, impeditone dai suoi compagni, mentre reiterava le espressioni offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.BIFFI FILIPPO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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