COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SANTA GIUSTINA avverso squalifica al 7.5.2008 all.POZZI GIOVANNI e ammenda € 500 per frasi di discriminazione territoriale delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 16.4.2008 gara BAGNARA – S.GIUSTINA del 13.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SANTA GIUSTINA avverso squalifica al 7.5.2008 all.POZZI GIOVANNI e ammenda € 500 per frasi di discriminazione territoriale delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 16.4.2008 gara BAGNARA – S.GIUSTINA del 13.4.2008 L’A.S. SANTA GIUSTINA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) a fine gara l’all.POZZI chiedeva spiegazioni all’arbitro su due episodi, senza proferire frasi ingiuriose come invece riportato sul C.U.; 2) non è esatto che “dall’esterno dello spogliatoio dell’arbitro, propri tesserati rivolgevano frasi di discriminazione territoriale allo stesso”. In effetti dall’interno dello spogliatoio del S.Giustina, un solo giocatore ha esternato la sua delusione per la gara disputata, pronunciando una frase contenente anche il termine “meridionale”. Certamente l’arbitro ha “usato un abuso di potere ed in parte dichiarando cose non vere”. Chiede l’annullamento dei provvedimenti ed un eventuale confronto con il Direttore di gara. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica al 7.5.2008 dell’all.POZZI GIOVANNI non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - premesso altresì che l’art.34 comma 5 del C.G.S. dispone che “non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate”; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che mentre stava avviandosi verso il proprio spogliatoio, con alle sue spalle i giocatori dell’A.S.SANTA GIUSTINA, da questi partivano frasi offensive, contenenti riferimenti alle sue origini meridionali, frasi ripetute anche quando egli, entrato nello spogliatoio, aveva già chiuso la porta; - visto l’art. 11 commi 1, 3 e 4 del C.G.S. e rilevato che, nell’occasione, è stata applicata l’ammenda nella misura minima, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it