COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BORGOROSSO F.C. avverso squalifica per 6 giornate calc. LONTANI PAOLO delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 39 del 10.4.2008 gara BORGOROSSO – SAN ZACCARIA del 5.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BORGOROSSO F.C. avverso squalifica per 6 giornate calc. LONTANI PAOLO delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 39 del 10.4.2008 gara BORGOROSSO – SAN ZACCARIA del 5.4.2008 L’A.S. BORGOROSSO F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “le motivazioni pubblicate sul C.U. sono in parte veritiere in quanto il calc.LONTANI, che ricopre il ruolo di portiere, una volta espulso dal Direttore di gara, accettava la decisione cercando però di spiegare che il fallo era stato commesso dal suo difensore in recupero. Lo stesso direttore di gara, nell’indecisione su chi espellere in quanto si trovava lontano dall’azione, esprimeva anch’esso il dubbio s chi aveva commesso il fallo, decidendo poi per l’espulsione del nostro portiere. Il giocatore LONTANI, dopo essere uscito dal campo di gioco in preda a sconforto e ritenendo di essere stato espulso ingiustamente, proferiva alcune parole offensive, non minacciose, verso il direttore di gara”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di non avere avuto alcuna esitazione nel decidere di espellere, per azione fallosa di gioco, il calc. LONTANI, portiere dell’A.S.Borgorosso F.C., e che lo stesso, nell’abbandonare il campo di gioco, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose, esternazioni reiterate anche successivamente, mentre si trovava nel recinto spogliatoi, - d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.LONTANI PAOLO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it