COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO 05/06/2002 DEL SIG. PROCURATORE FEDERALE contro ZARATTINI DANIELE, tesserato per la società A.C. LATTE CARSO e contro la medesima A.C. LATTE CARSO di Aurisina (TS).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO 05/06/2002 DEL SIG. PROCURATORE FEDERALE contro ZARATTINI DANIELE, tesserato per la società A.C. LATTE CARSO e contro la medesima A.C. LATTE CARSO di Aurisina (TS). Il Deferimento. Il Procuratore Federale, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione Disciplinare: Zarattini Daniele, calciatore dell’A.C. Latte Carso; A.C. Latte Carso di Aurisina (TS); per rispondere, il primo della violazione dell’Art. 1 comma 1 del C.G.S. e la seconda per responsabilità oggettiva ai sensi dell’Art. 2 comma 4 del C.G.S.. I fatti accertati. Con nota del 31/01/2002 il Presidente del Comitato Regionale del F.V.G., trasmetteva alla Lega Nazionale Dilettanti per il successivo inoltro all’Ufficio Indagini, una richiesta del Giudice Sportivo Regionale, ai sensi dell’Art. 30 del C.G.S., per l’espletamento degli opportuni accertamenti in merito ai fatti disciplinarmente rilevanti, verificatesi al termine della gara Domio- Latte Carso del 27/01/2002, valida per il campionato di Prima Categoria. La richiesta aveva origine da un allegato al referto dell’arbitro, dove si riportava che al termine della gara, mentre questi si trovava all’interno dello spogliatoio, udiva all’esterno un gran vociare; uscito, trovava un calciatore del C.S. Domio accasciato a terra semisvenuto; secondo le testimonianze dei presenti, a colpire con un pugno il menzionato calciatore era stato il tesserato Zarattini Daniele n. 16 dell’A.C. Latte Carso. Date le circostanze non avendo l’arbitro constatato direttamente nulla, poteva solo confermare di aver visto nella parte sinistra del viso del tesserato C.S. Domio un’ecchimosi abbastanza evidente. In conseguenza di detti fatti, il Giudice Sportivo, non potendo assumere alcun provvedimento disciplinare, inoltrava la richiesta per l’espletamento degli accertamenti, al fine dell’individuazione delle responsabilità relative a quanto occorso al giocatore della Società Domio. L’istruttoria. Il collaboratore dell’Ufficio Indagini dava corso all’istruttoria dalla quale emergeva quanto segue: - il calciatore Stefano Puzzer (C. S. Domio) confermava quanto già dichiarato nell’atto di querela oralmente presentata in data 29/01/2002 negli Uffici del Commissariato San Sabba di Trieste, precisando che, nelle circostanze in causa, rientrando negli spogliatoi era intervenuto per sedare un diverbio tra un proprio compagno di squadra ed un calciatore del Latte Carso, successivamente identificato in Daniele Zarattini. Quest’ultimo, senza alcuna provocazione, aveva reagito colpendolo improvvisamente con un pugno al volto; - l calciatore Daniele Zarattini, per contro, ammetteva di aver colpito nelle circostanze segnalate il calciatore Stefano Puzzer, ma in maniera del tutto involontaria; infatti – a suo dire – il colpo inferto fu conseguenza di un movimento rotatorio del corpo diretto a svincolarsi da una presa al collo, con la quale il Puzzer lo tratteneva da tergo; - per completezza espositiva, va riferito che, il Puzzer dichiarava di aver rimesso la proposta querela. Il dibattimento. Agli interessati venivano formalizzate le contestazioni, provvedendo a notificare l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, nei modi, forma e termini di cui all’ Art. 37 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla riunione del 28 Agosto 2002 interveniva il Rappresentante della Procura Federale Avv.to Vito Maffei; non erano presenti ne il sig. Zarattini Daniele, ne alcun rappresentante della società Latte Carso. Le richieste del Procuratore Federale. Il rappresentante della Procura Federale chiedeva: per ZARATTINI DANIELE squalifica per MESI TRE; per l’A.C. LATTE CARSO l’ammenda di € 100. Le motivazioni del provvedimento. Appare indubbia, alla luce delle risultanze della fase istruttoria, la responsabilità del tesserato dell’A.C. Latte Carso, che le argomentazioni difensive esposte al collaboratore dell’Ufficio Indagini, non possono aver fugato. Per contro, la mancata partecipazione alla convocazione di questa C.D., non può che rappresentare una tacita ammissione di responsabilità; in conseguenza, appare scontata la "responsabilità oggettiva" della Società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare F.V.G. ritiene sufficientemente afflittiva: per il calciatore ZARATTINI Daniele una squalifica per MESI DUE (fino al 31 Ottobre 2002); per la Società A.C. LATTE CARSO un’ammenda di € 50.
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