COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO 22/07/2002 PRESIDENTE COMITATO REGIONALE F.V.G. contro CRISTOFOLI Renzo e U.S. MALBORGHETTO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 02.09.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO 22/07/2002 PRESIDENTE COMITATO REGIONALE F.V.G. contro CRISTOFOLI Renzo e U.S. MALBORGHETTO. Il deferimento. Con lettera del 22/07/2002 il Presidente del Comitato Regionale F.V.G. sulla base di una segnalazione del Comitato Arbitri Regionale, con la quale si denunciava il sig. Cristofoli Renzo, Presidente dell’ U.S. Malborghetto e la stessa U.S. Malborghetto, per i fatti successivamente esplicitati e disponeva il deferimento a questa Commissione Disciplinare, ai sensi dell’Art. 25 comma 4 del C.G.S., il primo per violazione degli Art. 1 e 3 del C.G.S. e la Società, per responsabilità oggettiva di cui agli Art. 2 e 3 dello stesso codice. Le contestazioni. - In Data 19/06/2002 l’arbitro effettivo Alessandro Revelant inviava alla Sezione A.I.A di Tolmezzo un "allegato di referto n.2" nel quale denunciava il comportamento del sig. Cristofoli Renzo, Presidente dell’U.S. Malborghetto che per ben due volte gli telefonava (parlando con un congiunto la prima e raggiungendolo con la seconda telefonata) lamentandosi del suo arbitraggio in occasione della gara Malborghetto- Cedarchis del 16/06/2002; inoltre lo minacciava di adire nei suoi confronti alle vie legali, paventandogli conseguenze negative per il proseguo della carriera. - Dopo la pubblicazione dei provvedimenti da parte del G.S. del Comitato di Tolmezzo e prima dell’inoltro del ricorso a questa C.D., su un quotidiano locale, appariva un articolo che anticipava i contenuti del ricorso stesso, con ampi brani virgolettati. - In data 06/07/2002 sia sul quotidiano "Il Gazzettino" sia sul " Messaggero Veneto", due articoli a dir poco censurabili sia nella forma che nella sostanza, criticavano con toni accesi, l’operato di questa Commissione Disciplinare, ribadendo le critiche già espresse anche nei confronti del direttore di gara. Lo sfogo di chi si sente punito - a suo dire ingiustamente - non può assolutamente giustificare affermazioni del tipo: "Ciò fa pensare che la (in)giustizia sportiva si fonda su canoni e principi che nulla hanno a che vedere con la dignità ed il rispetto della persona, negando ogni possibilità di difesa personale di fronte ad accuse spudorate"; ed ancora "Riteniamo di non aver avuto giustizia per puri e semplici motivi politici secondo i quali non si può mettere in cattiva luce la classe arbitrale"; per concludere con la "perla" finale "E auspichiamo che la nostra legittima protesta non porti ripercussioni ritorsive da parte del sistema sul proseguo del campionato". Il dibattimento. Alla riunione del 28/08/2002 interveniva il Presidente dell’U.S. Malborghetto sig. Cristofoli Renzo anche in rappresentanza della Società, accompagnato da due dirigenti i qualità di uditori. Il sig. Cristofoli confermava la telefonata fatta all’arbitro, ammettendo comunque solo in parte il contenuto della stessa. Si dichiarava ignaro che esternare anticipatamente alla stampa i contenuti di un ricorso presentato agli Organi di Giustizia Sportiva, fosse vietato dal regolamento. Affermava infine di "voler approfondire e verificare" i contenuti degli articoli di stampa successivamente apparsi, dichiarandosi disposto ad una eventuale (ma ormai tardiva) rettifica. Considerazioni finali. Questa Commissione Disciplinare, non può ignorare le innumerevoli trasgressioni ai regolamenti, non mitigate dall’ignoranza degli stessi, ed in particolare agli Art. 1 comma 1 e 2; Art. 1 comma 1-3-4-5 e Art. 3 comma 1-2-4 del Codice di Giustizia Sportiva, che la portano ad adottare congrui anche se contenuti provvedimenti, con l’auspicio che simili situazioni non si debbano ripetere in futuro. P.Q.M. - Al sig. CRISTOFOLI Renzo infligge l’inibizione fino al 15 Ottobre 2002 per responsabilità diretta; - All’U.S. Malborghetto applica l’ammenda di € 200 per responsabilità oggettiva.
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