COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 23.10.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. VAL FELLA AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 28 MAGGIO 2003, DEL PROPRIO ALLENATORE CAPITANIO BRUNO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 23.10.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. VAL FELLA AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 28 MAGGIO 2003, DEL PROPRIO ALLENATORE CAPITANIO BRUNO. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Val Fella – Moggese del 25.08.2002, valevole per il Campionato Carnico di Terza Categoria girone B; · Visto il C.U. n. 14 del Comitato Locale di Tolmezzo, dal quale si rileva che il signor CAPITANIO Bruno (allenatore dell’A.C. Val Fella), veniva squalificato dal Giudice Sportivo fino al 28.05.2003 "per tentata aggressione all’arbitro, non riuscita per l’intervento dei giocatori della sua squadra; per reiterate offese al direttore di gara continuate anche dopo la fine dell’incontro; per aver ostacolato successivamente l’uscita dal campo dello stesso, proferendo nel contempo offese agli Organi Federali"; · Letto il ricorso presentato dalla Società, che con un articolato intervento, tende a confutare il contenuto del referto arbitrale ed in particolare ad escludere la descritta "tentata aggressione all’arbitro", oltre a negare decisamente le "offese agli Organi Federali" · Sentito in fase dibattimentale il Presidente della Società, assistito dal Legale, che confermando quanto già oggetto di ricorso, chiedeva l’annullamento del provvedimento disciplinare a carico del signor Capitanio Bruno e in subordine una congrua riduzione della squalifica; · Osservato che la descrizione del direttore di gara risulta essere precisa, puntuale e per giunta riconfermata verbalmente dallo stesso a questa Commissione Disciplinare; · Ricordato che, come più volte evidenziato, la versione dell’arbitro costituisce prova privilegiata, anche al cospetto di circostanziate argomentazioni difensive tendenti – come detto – a ridimensionare i fatti; · Constatato che la condotta del Capitanio, risulta essere assolutamente antisportiva oltre che particolarmente grave nei confronti dell’arbitro, soprattutto considerato che la funzione di un allenatore, dovrebbe anche rappresentare un esempio di correttezza verso i propri giocatori; · Rilevato che il provvedimento del Giudice Sportivo, ha senz’altro tenuto conto di queste circostanze; · Valutata comunque la particolare struttura del Campionato Carnico, la cui attività costituisce appendice estiva dell’annata sportiva ormai trascorsa (2001/2002) e che permette ai tesserati, al termine del campionato, previo nulla-osta della Società, di trovare sistemazione in altra società che disputi un campionato "ordinario"(2002/2003), sì che la squalifica "a tempo" risulta potenzialmente afflittiva, anche se determinata con scadenza antecedente all’inizio del successivo Campionato Carnico; · Considerato che per quest’ultimo motivo, un più benevolo giudizio può essere assunto. P.Q.M. · Accoglie parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Val Fella, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore CAPITANIO Bruno al 28 febbraio 2003; · ordina la restituzione della tassa reclamo.
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