COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30.10.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE GARA DEL 27/10/2002 SAN MARCO – PRO CERVIGNANO MUSCOLI
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30.10.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE
GARA DEL 27/10/2002 SAN MARCO - PRO CERVIGNANO MUSCOLI
Il G.S.R.,
· visto il referto arbitrale relativo alla gara suindicata;
· rilevato che la gara stessa è stata sospesa al 17' del I° tempo in quanto la squadra della Soc. Pro Cervignano Muscoli, scesa in campo con sette giocatrici, rimaneva con sei giocatrici poiché la n. 6, Di Marco Cristel accusava un malore e non era più in grado di riprendere il gioco, nonostante l'arbitro avesse atteso sette minuti prima di mandare le squadre negli spogliatoi;
· viste le Decisioni F.I.G.C., annesse alla Regola 3 del Gioco del Calcio, riguardanti il numero minimo di calciatori, che prevedono che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco;
· visto l'art. 12 - comma 1 - del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
Infligge alla soc. Pro Cervignano Muscoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-3 conseguito sul campo dalla squadra avversaria in quanto a quest'ultima più favorevole rispetto allo 0-2 e l'ammenda di Euro 77,00.-