COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30.10.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. FORTISSIMI SU PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN GIOCATORE DELL’A.C. SAN DANIELE, PARTECIPANTE ALLA GARA DEL “CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES” – C.P. DI UDINE: SAN DANIELE – FORTISSIMI , DISPUTATA IN DATA 28.09.2002.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 30.10.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P. FORTISSIMI SU PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI UN GIOCATORE DELL’A.C. SAN DANIELE, PARTECIPANTE ALLA GARA DEL "CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES" – C.P. DI UDINE: SAN DANIELE – FORTISSIMI , DISPUTATA IN DATA 28.09.2002. LA COMMISSIONE, · Rilevato, in via preliminare, che la Società ricorrente in data 30.09.2002, inoltrava a questa C.D. reclamo, con il quale denunciava la partecipazione alla gara del " Campionato Juniores Provinciale – girone B" disputata in data 28.09.2002, del calciatore CORNOLTI Andrea dell’A.C. San Daniele che – a detta della reclamante – risultava squalificato per una giornata effettiva di gara, al termine della precedente annata sportiva ; · Ricordato che con provvedimento assunto in data 10.10.2002 e pubblicato in data 16.10.2002 sul C.U. n. 11 del Comitato Regionale F.V.G., questa C.D. dichiarava il reclamo inammissibile per vizio di forma (mancato invio di copia dello stesso alla controparte); · Preso atto che in data 14.10.2002 l’A.P. Fortissimi riproponeva il reclamo (sulla base dei congiunti disposti dell’Art. 42 punto 3 e Art. 34 punto 5 del C.G.S.), inviando correttamente copia dello stesso all’A.C. San Daniele, in ottemperanza a quanto disposto dall’Art. 42 punto 6 del C.G.S.; · Osservato, che se pur a primo acchito la procedura appaia inusuale, pur tuttavia trattandosi di una irregolarità di natura "formale", seguendo anche i pronunciamenti della C.A.F., la precedente declaratoria di inammissibilità derivante da vizio di forma, NON IMPEDISCE la proposizione di un nuovo reclamo, purché si rimanga nell’ambito temporale utile dei termini concessi e nei limiti, ovviamente, del medesimo grado di istanza; appurato che la tesi della consunzione è infatti ignota alla normativa regolamentare che disciplina la presentazione dei reclami; · Valutato che per i motivi suesposti il reclamo riproposto, con le modalità e termini regolamentari, può essere preso in esame da questa Commissione Disciplinare; · Accertato che, nel merito, le doglianze della Società reclamante hanno fondamento, in quanto effettivamente il giocatore CORNOLTI Andrea (A.C. San Daniele), risulta squalificato per una giornata effettiva di gara nel precedente "Campionato Provinciale Juniores" (C.U. del C.P. di Udine n. 42 del 27.06.2002), e che in virtù dell’Art. 17 commi 3 e 6 del C.G.S., doveva scontare la squalifica nella prima gara del Campionato Juniores, che risulta essere effettivamente quella disputata in data 28.09.2002; · Considerato che tale circostanza comporta una evidente violazione alle norme federali. P.Q.M. · Accoglie il reclamo proposto dall’A.P. Fortissimi; · Infligge all’A.C. San Daniele la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Art. 12 C.G.S.); · Squalifica il giocatore Cornolti Andrea (A.C. San Daniele) per una ulteriore giornata di gara; · In virtù del reclamo accolto dichiara non dovuta la tassa reclamo.
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