COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 06.11.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE POL. AQUILA SPILIMBERGO AVVERSO SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL PROPRIO CALCIATORE CAMERIN RINO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 06.11.2002- pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE POL. AQUILA SPILIMBERGO AVVERSO SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL PROPRIO CALCIATORE CAMERIN RINO. LA COMMISSIONE, · Rilevato che con raccomandata 28.10.2002 la Pol. Aquila Spilimbergo presentava rituale reclamo avverso la squalifica per sei gare effettive, comminata al calciatore CAMERIN Rino dal G.S.R. in C.U. 12 del 23.10.2002, chiedeva congrua riduzione della sanzione. Il provvedimento del G.S.R. spiegava che il calciatore, "dopo essere stato espulso al 31’ del 2° tempo per seconda ammonizione, profferiva ingiurie nei confronti dell’arbitro; dopo la fine della gara, si avvicinava all’arbitro e gli stringeva violentemente la mano, con l’intenzione di fargli male; quest’ultimo riusciva a liberarsi dalla stretta e ritirare la mano con notevole difficoltà"; · Considerato che la tesi difensiva, che riconosce la sanzionabilità della condotta del calciatore, mira ad ottenere una riduzione della squalifica inflitta sul presupposto che l’alto agonismo della gara avrebbe portato l’arbitro ad uno stato di tensione emotiva tale da indurlo a ingigantire la portata dei fatti. Contestava altresì che le espressioni usate dal direttore di gara in rapporto rappresentassero sue soggettive sensazioni anziché fatti; · presa visione degli atti ufficiali della gara Ciconicco – Aquila del 20.10.2002, valida per il Campionato di Seconda Categoria Girone B, rileva che dal rapporto arbitrale emerge come il calciatore, dopo la sua espulsione avvenuta al 31° del 2° tempo per seconda ammonizione, ingiuriava "più volte" il direttore di gara. Successivamente, a fine gara, e quindi a quasi venti minuti dal primo fatto, lo stesso si avvicinava all’arbitro per stringergli la mano e, ottenuta la presa, stringeva violentemente la mano dell’arbitro al punto che questi riportava a rapporto "me la stringe violentemente con chiaro intento di farmi male. Per divincolarmi da questa stretta forte ho dovuto con tutte le mie forze ritrarre il mio braccio"; · Ritenuto che il rapporto dell’arbitro contenga fatti concreti e non sensazioni, come vorrebbe la reclamante. I fatti descritti dal direttore di gara rappresentano una triplice condotta del calciatore meritevole di sanzione: la doppia ammonizione comporta automaticamente la squalifica per una giornata di gara (art.14/9 C.G.S.); le ingiurie profferite dopo il provvedimento di espulsione sono altresì foriere di una sanzione, tanto più grave in quanto ripetute "più volte". Il fatto poi che, a fine gara, quando una ventina di minuti avrebbero ben potuto riportare il calciatore a una valutazione più serena, questi abbia voluto dare un ulteriore segnale di dissenso al direttore di gara stringendogli con forza la mano dopo avergli offerto la propria ed averlo ingannato con un falso intento di sportività, a giudizio della C.D. costituisce un episodio concreto, assolutamente deprecabile, e non una soggettiva sensazione; · Inquadrando il fatto nei termini sopra esposti, ritiene di non rinvenire nell’episodio della stretta di mano una condotta violenta nei confronti dell’arbitro, nel qual caso questa C.D. avrebbe dovuto provvedere riqualificando il fatto e aggravando la sanzione comminata dal G.S.R. (art.32/3 C.G.S.); ritiene così che la squalifica comminata dal G.S.R. risponda ai criteri di giustizia. P.Q.M. · Rigetta il reclamo della Pol. Aquila Spilimbergo e conferma la squalifica a sei giornate effettive di gara del calciatore Camerin Rino; · Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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