COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 27.11.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE G.S. VISINALE AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE BERGAMO ANDREA PER TRE GIORNATE.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 27.11.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE G.S. VISINALE AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE BERGAMO ANDREA PER TRE GIORNATE.
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Visinale – Aurora del 3.11.2002 valida per il Campionato di Terza Categoria girone A, ed in particolare il referto di gara, dal quale si rileva che il giocatore BERGAMO Andrea (capitano del Visinale) "ripetutamente contestava l’operato dell’arbitro, rivolgendogli frasi offensive ed espressioni blasfeme ad alta voce";
· Letto il ricorso della società e sentito in sede dibattimentale il Presidente della stessa, che ne aveva fatto specifica richiesta, che con toni pacati e garbati ha cercato di ridimensionare il comportamento tenuto dal proprio giocatore, chiedendo alla fine una riduzione della sanzione;
· Ritenuto che l’operato del tesserato (per giunta aggravato dalla qualifica di capitano), sia stato giustamente sanzionato dal G.S.;
P.Q.M.
· Respinge il ricorso proposto e ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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