COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 18.12.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.S.C. FLUMIGNANO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE DI GIUSTO LUCA FINO AL 26.12.2002 (IN C.U. N. 17 DEL 27.11.2002).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 18.12.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE S.S.C. FLUMIGNANO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE DI GIUSTO LUCA FINO AL 26.12.2002 (IN C.U. N. 17 DEL 27.11.2002).
LA COMMISSIONE,
· Visti gli atti ufficiali relativi alla gara A.S. TRICESIMO – S.S.C. FLUMIGNANO del 24.11.2002, valida per il Campionato di Prima Categoria – girone B;
· Visto il C.U. n. 17 in data 27.11.2002 del Comitato Regionale FVG, con cui il G.S.R. squalificava il giocatore DI GIUSTO Luca (Flumignano) fino al 26.12.2002, in quanto "espulso al 5° minuto del primo tempo per essere entrato intenzionalmente a gambe tese direttamente sulla caviglia di un avversario, il quale, a seguito di tale fatto, è stato trasportato all’ospedale, dove gli veniva diagnosticata la frattura composta del malleolo";
· Letto l’articolato ricorso della Società, con il quale la stessa si oppone alla decisione, dichiarando non corretta l’interpretazione prima da parte dell’arbitro e di conseguenza successivamente da parte del G.S., dell’azione compiuta dal proprio tesserato; in particolare, la S.S.C. Flumignano sottopone all’esame di questa C.D. quanto segue:
o al 5’ del primo tempo, il giocatore Di Giusto Luca, entrava in modo assolutamente regolare con il solo piede destro e non direttamente sulla gamba dell’avversario, ma prima sul pallone (secondo la versione societaria); intenzionalmente, a gamba tesa e direttamente sulla caviglia dell’avversario (secondo l’interpretazione arbitrale); per verificare la veridicità di tali affermazioni, la Società chiedeva l’ammissione come prova della ripresa televisiva;
o l’arbitro (sempre secondo la Società), in occasione dell’azione descritta, in un primo momento sanzionava con la semplice ammonizione il calciatore del Flumignano, per l’intervento falloso ai danni del calciatore del Tricesimo; solo dopo alcuni minuti, rendendosi conto delle conseguenze provocate dal fallo (all’ospedale veniva diagnosticata la frattura composta del malleolo), estraeva il cartellino rosso, espellendo il responsabile;
· Ricordato, nel merito del primo punto, che gli unici tre casi in cui gli Organi di Giustizia Sportiva , possono avvalersi di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale sono i seguenti:
o quando si dimostri che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato, soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (Art. 31 comma A a2);
o limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara (Art. 31 comma A a3);
o quando, in fase di ricorso, si dimostri che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione (Art. 31 comma A a4);
· Appurato che, a tale riguardo, non sussiste nella richiesta della reclamante nessuno dei casi menzionati, di conseguenza la "prova televisiva" non può essere prodotta e quindi visionata;
· Rilevato infine che dal "supplemento di rapporto" fornito dall’arbitro al G.S. di primo grado, questi precisava che "… nella convinzione di espellere il calciatore del Flumignano, estraevo erroneamente il cartellino giallo. A questo punto, convinto di aver segnalato l’espulsione, rivolgevo la mia attenzione al controllo delle cure che venivano prestate al giocatore rimasto a terra. Dopo un paio di minuti (dei 15 necessari al soccorso ed al trasporto dell’infortunato fuori dal campo di gioco), sentendo parte di un discorso tra due tesserati del Tricesimo, relativo ad una presunta ammonizione a seguito del fallo in questione, mi rendevo conto della mia errata segnalazione ed estraevo quindi il cartellino rosso espellendo il giocatore";
· Ricordato che i procedimenti si svolgono soprattutto sulla base del rapporto arbitrale e che versioni di parte non possono prevalere sullo stesso;
· Considerato comunque di poter in parte attenuare la sanzione comminata dal G.S.;
P.Q.M.,
· Accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla S.S.C. Flumignano, riducendo a tutto il 19.12.2002 la squalifica a carico del calciatore DI GIUSTO Luca;
· In virtù dell’accoglimento del ricorso, ordina la restituzione della tassa reclamo.
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