COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 18.12.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FOGLIANO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.R. IN ORDINE ALLA GARA FOGLIANO – MEDEA DEL 24.11.2002 (in C.U. n° 17 del 27.11.2002).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 18.12.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. FOGLIANO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.R. IN ORDINE ALLA GARA FOGLIANO - MEDEA DEL 24.11.2002 (in C.U. n° 17 del 27.11.2002). LA COMMISSIONE, · Visti gli atti ufficiali relativi alla gara A.S. FOGLIANO – U.S. MEDEA del 24.11.2002, valida per il campionato di SECONDA CATEGORIA Girone D ed il provvedimento pubblicato sul C.U. n°17 del 27.11.2002 con cui il G.S.R. provvedeva, tra l’altro, come segue: 1) squalifica dell’allenatore della Società Fogliano, sig. BERTOSSI Massimiliano fino al 26.12.2002; 2) squalifica del calciatore CECHET Emiliano per tre giornate effettive; 3) squalifica del calciatore KAUS Massimo per due giornate effettive; 4) squalifica del calciatore GHERMI Roberto per due giornate effettive, · Letto il reclamo della Società, con cui la stessa tende a minimizzare la portata dei fatti; · Richiamata la norma di cui all’art. 41 C.G.S., il cui terzo comma, ricordiamo, recita: "Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese; c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara; d) provvedimenti pecuniari non superiori a: lire 100.000 (Euro 51,65) per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria o del Settore per l'attività giovanile e scolastica; lire 300.000 (Euro 154,94) per le società partecipanti all’attività delle Divisioni della L.N.D., di promozione, di prima categoria." · Ritenuto che, ai sensi dell’art. 17 C.G.S: ogni sanzione ha effetto dal giorno seguente alla pubblicazione del C.U. e che quindi le sanzioni comminate con il C.U. n°17 (pubblicato il 27.11.2002) decorrono dal 28.11.2002; che dal 28.11 al 26.12 intercorre un periodo inferiore ad un mese, per cui il ricorso avverso la squalifica dell’allenatore sig. BERTOSSI Massimiliano fino al 26.12.2002 è inammissibile; · Ritenuto altresì che, per l’effetto della stessa norma, non siano impugnabili le squalifiche per due giornate effettive dei calciatori KAUS Massimo e GHERMI Roberto; · Sentito il presidente della società il quale, richiamatosi ai motivi del ricorso contro la squalifica del portiere CECHET Emiliano, ha meglio illustrato a voce gli elementi in base ai quali la Società ritiene ingiustificata la sanzione, in particolare, evidenziando come il calciatore CECHET, avrebbe indirizzato le frasi ingiuriose verbalizzate dal direttore di gara non all’arbitro, ma al proprio presidente ed all’allenatore; · Riletto con attenzione il referto da cui emerge, in un diverso capo, che l’arbitro è stato avvicinato a fine gara proprio dall’allenatore del Fogliano, il quale (tra l’altro) gli ha chiesto di sorvolare sul comportamento del sig. CECHET; · Ritenuto comunque, ed in ogni caso, che ai sensi dell’art. 31 del C.G.S. la verbalizzazione dell’arbitro costituisce prova privilegiata rispetto alle dichiarazioni dei terzi, e che comunque, nel frangente, l’arbitro non solo ha descritto le ingiurie profferitegli dal calciatore, ma –come visto- ha ribadito che lo stesso allenatore ha percepito la gravità delle parole del portiere;  Ritenuto che il grado di offensività delle parole riportate e la continuazione e reiterazione delle ingiurie, accompagnate da un gesto violento contro la porta dello spogliatoio giustifichino appieno la sanzione di tre giornate comminata dal G.S.R.; P.Q.M. Respinge il ricorso e dispone per l’incameramento della tassa versata.
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