COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo Coppa Regione Reclami GARA DEL 05/01/2003 SOVODNJE – SAN LORENZO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Coppa Regione
Reclami
GARA DEL 05/01/2003 SOVODNJE - SAN LORENZO
Il Giudice Sportivo Regionale,
· in relazione alle decisioni adottate nella seduta del 08.01.2003 riguardanti la gara suindicata, a seguito del preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla Soc. Pol. SAN LORENZO, con telefax del 06.01.2003;
· esaminato, giusta quanto previsto dal C.U. n. 3 dd. 5.8.2002 del C.R. Friuli Venezia Giulia della F.I.G.C. (pag. 18, paragrafo 3.1.4. punto 7), il reclamo trasmesso dalla Soc. SAN LORENZO con raccomandata inviata in data 07.01.2003, secondo le modalità e nei termini prescritti dalle norme in vigore, reclamo con il quale la suindicata Società ha segnalato che la Soc. Sovodnje ha utilizzato nella gara in questione il giocatore FERLETIC Dimitri, nato il 03.05.1980, squalificato per una giornata per recidività in ammonizioni in Coppa Regione, non ancora scontata;
· esperiti gli opportuni accertamenti, dai quali è emerso che effettivamente il giocatore FERLETIC Dimitri, della Soc. Sovodnje, è stato squalificato per una gara effettiva essendo incorso in recidività in ammonizioni comminategli nel corso delle gare di Coppa Regione 2002-2003 Primorec-Sovodnje del 15.09.2002 e Pieris-Sovodnje del 02.10.2002 (rispettivamente 2a e 3a giornata del girone B/6), e che la citata sanzione è stata pubblicata sul C.U. n. 10 del 9.10.2002 del C.R. Friuli-V.Giulia della F.I.G.C. (pag. 13);
· accertato che la Soc. Sovodnje, dopo la gara suindicata Pieris-Sovodnje del 02.10.2002, non ha piu' disputato, fino al 05.01.2003, alcuna gara valevole per la Coppa Regione 2002-2003 (vedasi C.U. n. 12 dd. 23.10.2002, pag. 4);
· visto l'art. 14, punto 10.1, del Codice di Giustizia Sportiva, in base al quale la sanzione della squalifica per una o piu' giornate, inflitta dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Regione organizzata dal Comitato Regionale si sconta nella citata competizione;
· ritenuto, pertanto, che il Ferletic non avesse titolo per partecipare alla gara in epigrafe, valevole per gli ottavi di finale della citata Coppa Regione 2002-2003, riservata a Società di 2a Categoria;
· ritenuto altresì che, di conseguenza, la gara Sovodnje-San Lorenzo del 05.01.2003 è stata irregolare fin dall'inizio, in quanto la Soc. Sovodnje ha fatto partecipare alla stessa un giocatore squalificato;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla Soc. Pol. San Lorenzo, infligge alla Soc. SOVODNJE, ai sensi dell'art. 12 - punto 5, lett. a) - del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, infligge al giocatore FERLETIC Dimitri un'ulteriore giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Regione, inibisce il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Sovodnje, Sig. KOVIC Claudio, fino al 24 gennaio 2003 e dispone per la restituzione della tassa versata.