COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S. SPILIMBERGO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE ZOIA MASSIMILIANO PER QUATTRO GIORNATE (C.U. DEL COMITATO REGIONALE N. 19 DELL’11/12/2002.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE U.S. SPILIMBERGO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE ZOIA MASSIMILIANO PER QUATTRO GIORNATE (C.U. DEL COMITATO REGIONALE N. 19 DELL’11/12/2002.
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara CORDENONS – SPILIMBERGO dell’8.12.2002, valevole per il Campionato di Prima Categoria – girone A;
· Vista la delibera pubblicata sul C.U. n. 19 dell’11.12.2002, con cui il G.S.R. squalificava il giocatore ZOIA Massimiliano (U.S. Spilimbergo) per quattro giornate effettive di gara, perché "dopo essere stato espulso per aver colpito da tergo un avversario a gioco fermo, sputava verso l’avversario stesso, senza però colpirlo";
· Letto il ricorso presentato, con il quale la Società nega sia il fatto che il fallo sia stato commesso a "gioco fermo", sia che il giocatore abbia "sputato all’indirizzo dell’avversario";
· Ricordato che le dichiarazioni fatte dall’arbitro (per giunta riconfermate verbalmente al G.S.), sono da considerarsi prova privilegiata dagli Organi di Disciplina Sportiva;
· Valutato che l’azione compiuta dal tesserato meriti senz’altro il provvedimento adottato;
P.Q.M.
· Respinge il ricorso presentato con il conseguente incameramento della tassa reclamo.
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