COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.02.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 19/01/2003 PRAVISDOMINI – S.QUIRINO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.02.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 19/01/2003 PRAVISDOMINI - S.QUIRINO Il Giudice Sportivo Regionale, · a seguito del telegramma datato 20.01.2003, con il quale la Soc. San Quirino preannunciava reclamo in merito alla regolarita' della gara PRAVISDOMINI-SAN QUIRINO, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone "A", disputatasi il 19.01.2003 a Pravisdomini, per "posizione irregolare" di un giocatore della Soc. Pravisdomini; · visto il reclamo trasmesso dalla Soc. San Quirino con raccomandata spedita il 22.01.2003, nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore, reclamo con il quale la stessa ha eccepito "la partecipazione irregolare a tutta la gara da parte del giocatore n. 70 (settanta) della Soc. Pravisdomini, non compreso nella distinta dei 18 giocatori, mentre il giocatore con il numero 9 stava regolarmente in panchina"; · preso atto che, nel caso di specie, non si verte in tema di legittimazione del suddetto calciatore a prender parte alla gara avuto riguardo alla ritualita' del tesseramento o alla non pendenza di provvedimenti disciplinari di natura sospensiva a suo carico, (questioni che sono di competenza della Commissione Disciplinare), bensi' in materia di eventuale violazione di norme regolamentari, quali l'art. 61 N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara) e l'art. 71 N.O.I.F. (identificazione calciatori), esclusivamente connesse alla regolarita' di svolgimento della gara e rientranti quindi nella competenza di questo organo di giustizia sportiva (art. 42 Codice di Giustizia Sportiva); · esaminati il rapporto dell'arbitro, la distinta dei giocatori partecipanti alla gara presentata dalla Soc. Pravisdomini, il supplemento di rapporto dell'arbitro stesso datato 04.02.2003, e preso atto di quanto da quest'ultimo dichiarato nel corso dell'audizione del 08.02.2003; · accertato, a conclusione degli accertamenti esperiti, che: a) gli adempimenti preliminari alla gara sono stati effettuati nei termini previsti, secondo la consueta normalita' e senza alcuna fretta, sia da parte della Soc. Pravisdomini (presentazione dell'elenco di gara gia' compilato e dei documenti), sia da parte dell'arbitro (controllo della corrispondenza dei dati dei documenti di identificazione relativi ai 18 giocatori della Soc. Pravisdomini con quelli trascritti nell'elenco di gara, a fianco di ciascuno degli stessi 18 giocatori); b) tutti i 18 giocatori della Soc. Pravisdomini, indicati nel citato elenco di gara, sono stati poi esattamente identificati dall' arbitro, nel loro spogliatoio, prima dell'inizio della gara, durante il rituale appello, compreso Blaseotto Denis, nato il 13.2.1970, il cui nominativo figura nell'elenco di gara in corrispondenza del numero 9, immediatamente dopo Castenetto Marco, iscritto in corrispondenza del n. 23; c) alcuni giocatori della Soc. Pravisdomini hanno indossato maglie recanti sul dorso una numerazione non conforme a quanto contemplato dall'art. 72/1 N.O.I.F.; d) alla luce delle dichiarazioni dell'arbitro, aventi valore di prova privilegiata, non sussiste quindi alcun dubbio circa la corrispondenza di tutti i nominativi dei giocatori impiegati nella citata gara dalla Soc. Pravisdomini con quelli indicati da quest'ultima nella lista ed identificati dall'arbitro stesso, prima dell'inizio dell'incontro mediante i documenti consegnatigli dalla stessa Societa' locale; · accertato, quindi, che l'identita' dei 18 giocatori indicati nell'elenco di gara dalla Soc. Pravisdomini e' indiscutibile, motivo per cui la gara stessa non puo' che essere dichiarata regolare; · accertata, infine, la mancata osservanza da parte della Soc. Pravisdomini dell'art. 72/1 N.O.I.F., che recita "i calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva"; (si rammenta, al riguardo, che in base, poi, all'art. 72/5 N.O.I.F. "per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti - Campionato di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega - i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative"); · visti gli artt. 24/3 e 42/1 del C.G.S.; P.Q.M. 1. respinge il reclamo presentato dalla Soc. San Quirino, confermando il risultato conseguito sul campo dalle due squadre e cioe' PRAVISDOMINI-SAN QUIRINO 3-2; 2. dispone per l'incameramento della tassa relativa al reclamo proposto dalla Soc. San Quirino; 3. infligge alla Soc. Pravisdomini, ai sensi dell'art. 13/b del C.G.S. l'ammenda di € 103,00, per mancata osservanza dell'art.72/1 N.O.I.F.
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