COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 05.03.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 01/03/2003 MEDEUZZA – MLADOST
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 05.03.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 01/03/2003 MEDEUZZA – MLADOST
Il G.S.R.,
· visto il preannuncio di reclamo trasmesso con telegramma del 4 marzo 2003 dalla Società U.S. Mladost e riguardante la gara indicata in epigrafe;
· rilevato che il suindicato incontro è stato disputato in data 1 marzo 2003 e che il preannuncio di reclamo è stato inoltrato in data 4 marzo 2003, oltre il termine delle ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara cui si riferisce, in violazione di quanto contemplato dall’art. 24, punto 5, lett.b) e dall’art. 42, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
· visto l’art. 34, punto 6, del C.G.S. che recita che "tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori";
P.Q.M.
Dichiara irricevibile il preannuncio di reclamo trasmesso dalla Società U.S. Mladost, in quanto inoltrato oltre il termine previsto dal C.G.S.;
dispone per l’incameramento della relativa tassa, giusta quanto previsto dall’art. 29, punto 8, del C.G.S.;
omologa la gara Medeuzza – Mladost del 1 marzo 2003 con il risultato conseguito sul campo e
cioè di 2-0.