COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 05.03.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 01/03/2003 MEDEUZZA – MLADOST

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 05.03.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 01/03/2003 MEDEUZZA – MLADOST Il G.S.R., · visto il preannuncio di reclamo trasmesso con telegramma del 4 marzo 2003 dalla Società U.S. Mladost e riguardante la gara indicata in epigrafe; · rilevato che il suindicato incontro è stato disputato in data 1 marzo 2003 e che il preannuncio di reclamo è stato inoltrato in data 4 marzo 2003, oltre il termine delle ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara cui si riferisce, in violazione di quanto contemplato dall’art. 24, punto 5, lett.b) e dall’art. 42, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva; · visto l’art. 34, punto 6, del C.G.S. che recita che "tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori"; P.Q.M. Dichiara irricevibile il preannuncio di reclamo trasmesso dalla Società U.S. Mladost, in quanto inoltrato oltre il termine previsto dal C.G.S.; dispone per l’incameramento della relativa tassa, giusta quanto previsto dall’art. 29, punto 8, del C.G.S.; omologa la gara Medeuzza – Mladost del 1 marzo 2003 con il risultato conseguito sul campo e cioè di 2-0.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it