COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 05.03.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE A.S. STRASSOLDO AVVERSO INIBIZIONE DEL PROPRIO PRESIDENTE FINO AL 12.03.2003 E SQUALIFICHE A CARICO DELL’ALLENATORE MARINIG LUCIANO FINO AL 03.03.2003 E DEL GIOCATORE FOGLIA LUCA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 05.03.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE OPPOSIZIONE A.S. STRASSOLDO AVVERSO INIBIZIONE DEL PROPRIO PRESIDENTE FINO AL 12.03.2003 E SQUALIFICHE A CARICO DELL’ALLENATORE MARINIG LUCIANO FINO AL 03.03.2003 E DEL GIOCATORE FOGLIA LUCA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara AIELLO – STRASSOLDO del 9.02.2003, valevole per il Campionato di Terza Categoria – Girone E; · Visto il C.U. n. 23 dell’ 11.02.2003 del Comitato Provinciale di Gorizia, con il quale il G.S. ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari: o inibizione fino al 12.03.2003 a carico del signor BONUTTI Luigino (Presidente Strassoldo) ; o squalifica fino al 03.03.2003 a carico del signor MARINIG Luciano (allenatore Strassoldo); o squalifica per 4 giornate effettive di gara a carico del calciatore FOGLIA Luca (Strassoldo); · Letto il ricorso della Società con il quale contesta punto per punto le risultanze del referto arbitrale; · Ricordato, ancora una volta, che le dichiarazioni del direttore di gara contenute nel referto arbitrale, che determinano le decisioni dell’organo giudicante di prima istanza, costituiscono prova privilegiata; · Considerato che: per quanto riguarda l’inibizione del Presidente, la sua condotta (entrata non autorizzata nello spogliatoio dell’arbitro senza aver ottenuto l’assenso dello stesso, unitamente al successivo comportamento descritto dall’arbitro stesso), non possono indurre questa C.D. a rivedere il provvedimento; riguardo la squalifica dell’allenatore, questa risulta essere non appellabile, in quanto inferiore alla durata minima prevista dall’Art. 41 comma 3 sub b) del Codice di Giustizia Sportiva; infine, la squalifica del giocatore, considerata l’espulsione dal campo, le reiterate frasi ingiuriose ed ancor più quella estremamente oltraggiosa, unitamente al comportamento tenuto successivamente, risulta del tutto equa; P.Q.M. · Respinge in toto le richieste dell’ A.S. STRASSOLDO, confermando i provvedimenti a carico del Presidente e del calciatore, mentre non viene preso in esame il ricorso per la squalifica dell’allenatore, in quanto inammissibile; · Ordina, di conseguenza, l’incameramento della tassa reclamo.
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