COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 29.08.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. TRASAGHIS SU POSIZIONE IRREGOLARE DEL GIOCATORE PROCHAZKA DANIEL, PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STESSO ALLA GARA: PAULARESE – TRASAGHIS DEL 3 AGOSTO 2003.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 05 DEL 29.08.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. TRASAGHIS SU POSIZIONE IRREGOLARE DEL GIOCATORE PROCHAZKA DANIEL, PER LA PARTECIPAZIONE DELLO STESSO ALLA GARA: PAULARESE - TRASAGHIS DEL 3 AGOSTO 2003. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: Paularese – Trasaghis del 3.08.2003, valevole per il Campionato Carnico di Terza Categoria – girone B; · Visto il reclamo regolarmente inviato dall’A.S. Trasaghis, con il quale denuncia una presunta partecipazione irregolare del giocatore PROCHAZKA Daniel dell’A.S. Paularese, alla gara in premessa, in quanto lo stesso – a detta della reclamante – non risulta più tesserato con l’A.S. Paularese, essendo questi stato dalla stessa svincolato; di conseguenza chiede a carico della società avversaria, l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, in virtù dell’Art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva; · Lette le contro deduzioni dell’A.S. Paularese che, nella sostanza respinge l’addebito, sostenendo che, pur se effettivamente il calciatore Prochazka Daniel risulta inserito dal Comitato Regionale F.V.G., nell’ "elenco dei Calciatori Stranieri Dilettanti Svincolati", la decorrenza dello svincolo stesso deve intendersi fissato dopo il termine del Campionato Carnico, vale a dire al 31.10.2003; · Ricordato che il campionato attualmente in corso, deve considerarsi a tutti gli effetti come svolto nella stagione sportiva 2002/2003; · Osservato che l’elenco in questione specifica chiaramente che lo svincolo dei calciatori, deve intendersi per la stagione sportiva 2003/2004 (quindi posteriormente la data del 31.10.2003); · Visto il C.U. N. 107/A della Lega Nazionale Dilettanti che, regolamentando i termini specifici per il Campionato Carnico, conferma quanto asserito dalla società reclamante; · Considerato pertanto che alla gara oggetto del reclamo, il calciatore aveva pieno titolo di parteciparvi; P.Q.M. Respinge il reclamo presentato dall’A.S. Trasaghis e ordina di conseguenza l’incameramento della tassa reclamo.
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