COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 10.09.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CHIUSAFORTE AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO ALLENATORE DE NEGRI ANTONIO FINO AL 31 DICEMBRE 2004.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 06 DEL 10.09.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CHIUSAFORTE AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO ALLENATORE DE NEGRI ANTONIO FINO AL 31 DICEMBRE 2004. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: Chiusaforte – Stalis del 3.08.2003, valevole per il Campionato "Carnico" – Girone B; · Visto il C.U. n. 9 del Comitato Locale di Tolmezzo in data 6.08.2003, nel quale il G.S. assumeva nei confronti dell’Allenatore dell’U.S. Chiusaforte signor DE NEGRI Antonio, il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2004, per "ripetute offese e minacce all’indirizzo dell’arbitro anche dopo l’espulsione avvenuta alla fine del primo tempo; per essere rientrato a fine gara all’interno del recinto di gioco ed aver afferrato l’arbitro al collo, tentando di colpirlo con la bandierina, cosa che non gli riusciva per il pronto intervento di un giocatore della propria società, nel contempo però afferrava il direttore di gara per la maglia strattonandolo con forza"; · Letto il ricorso dell’U.S. Chiusaforte, con il quale la società, pur ammettendo e stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato, relativamente alle frasi offensive rivolte all’arbitro, tende a negare la condotta minacciosa ed aggressiva dello stesso; · Sentito in fase di giudizio il Presidente della società Della Mea Bruno (presente alla gara), che confermando integralmente il contenuto del ricorso, ribadiva fermamente che il proprio allenatore non aveva mai toccato fisicamente il direttore di gara; · Ricordato che i procedimenti si svolgono sulla base del contenuto dei documenti ufficiali, e che ogni versione di parte che si basi unicamente sul negare quanto emerge dal referto di gara, non ha la benché minima possibilità di accoglimento; · Ritenuto, anche sulla base di una attenta lettura del circostanziato referto arbitrale, che la condotta del De Negri, reiterata nei modi e nei tempi, meriti l’adeguata sanzione adottata dal Giudice Sportivo; P.Q.M. Respinge il ricorso presentato dall’U.S. Chiusaforte e ordina, di conseguenza, l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it