COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 15.10.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 11/10/2003 MANIAGO – COMUNALE GONARS

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 15.10.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 11/10/2003 MANIAGO - COMUNALE GONARS Il G.R.S., · esaminati il rapporto arbitrale e gli atti relativi alla gara MANIAGO-GONARS, valevole per il Campionato Regionale Juniores, girone "A", disputatasi a Maniago in data 11.10.2003 ed in merito alla quale la Soc. Gonars ha preannunciato reclamo con telegramma del 12.10.2003, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore; · ritenuto, nella fattispecie suindicata, di instaurare d'ufficio il relativo procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, punto 5, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, dai quali emerge che la Societa' Maniago ha impiegato nel corso della gara citata in epigrafe sei calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.1984 e precisamente: o il n. 2 COLOMBINI Andrea, nato il 29.11.1984, o il n. 4 BERTOLINI Victor, nato il 21.01.1984, o il n. 6 DEL BEN Marco, nato il 09.04.1984, o il n. 7 PELIN Denis, nato il 29.07.1984, o il n.18 CENTAZZO Matteo, nato il 28.09.1984 (dal 1’ del 2° tempo, in sostituzione del n. 6 DEL BEN Marco), o il n.13 PICCHIETTI Filippo, nato il 21.02.1984 (dal 14’ del 2° tempo, in sostituzione del n. 8 Dovigo Luca); · vista la disposizione pubblicata sul C.U. N.1 dell'1.7.2003 del Comitato Regionale F.I.G.C./L.N.D. del Friuli V.Giulia, punto 1.2.2., in base alla quale nelle gare del campionato regionale juniores possono essere impiegati calciatori nati dall'1.1.1985 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di eta', nonche' quattro calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.1984; · considerato quindi che la Soc. Maniago, impiegando due calciatori in piu' del consentito nati dall'1.1.1984, ha fatto partecipare alla gara di cui trattasi due atleti che non ne avevano legittimo titolo ed ha posto pertanto in essere una situazione di irregolarita' nello svolgimento dell'incontro; · visto l'art. 12, punto 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva che recita: "la punizione sportiva della perdita della gara e' inflitta alla societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"; P.Q.M. delibera: a) a carico della Soc. MANIAGO la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3; b) nei confronti del sig. DEL PUPPO Luciano, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Maniago, l'inibizione a tutto il 28.10.2003, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva .
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