COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 22.10.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 11/10/2003 RIVIGNANO – AZZANESE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 22.10.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 11/10/2003 RIVIGNANO - AZZANESE
Il G.R.S.,
· conclusi gli accertamenti, disposti in data 14.10.2003, in merito alla mancata effettuazione della gara RIVIGNANO-AZZANESE, valevole per il Campionato Regionale Juniores, girone "A", programmata a Rivignano l'11.10.2003, sul campo ubicato in via Falduz, con inizio alle ore 15.30 (così come previsto dal calendario relativo al predetto Campionato, trasmesso in allegato al C.U. n. 6 del 10.10.2003 del C.R. Friuli-V.G. della F.I.G.C./L.N.D.);
· esaminato il rapporto dell'arbitro, dal quale emerge che la gara non e' cominciata per "irregolarita' altezza delle porte - m.2,36", eccepita con riserva scritta presentata dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Azzanese prima dell'inizio dell'incontro ed allegata al rapporto stesso;
· preso atto di quanto riferito a chiarimenti dall'arbitro medesimo nel supplemento al rapporto, datato 17.10.2003, dal quale si evince che:
· alle ore 14.55, al momento dell'arrivo del direttore di gara sul campo di gioco, veniva immediatamente segnalato a quest'ultimo dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Azzanese che la distanza della sbarra trasversale delle porte dal livello del terreno era inferiore di 5-6 cm. rispetto a quella prevista dalle norme;
· alle ore 15.10, veniva presentata all'arbitro riserva scritta dal citato Dirigente della Societa' ospite, dallo stesso sottoscritta e nella quale veniva evidenziata la citata irregolarita';
· alle ore 15.12, l'arbitro informava la Soc. Ospitante (Rivignano) tramite il Dirigente Accompagnatore Ufficiale di quest'ultima, in merito all'irregolarita' eccepita dalla Soc. Azzanese;
· alle ore 15.25, l'arbitro, assieme ai due Dirigenti delle citate Societa' misurava, in tre punti sulla linea della porta, la distanza della sbarra trasversale della stessa dal livello del terreno e constatava che tale distanza era di circa m. 2,37-2,38, anziche' di m. 2,44;
· alle ore 15.30, l'arbitro informava "i locali" che la partita non poteva essere giocata in presenza della riscontrata irregolarita' e che dovevano provvedere alla correzione della stessa;
· alle ore 16.20, trascorso un intervallo pari alla durata di un tempo di gioco, l'arbitro, constatato che nulla era stato fatto per l'eliminazione dell'inconveniente, decideva, dopo aver controllato gli elenchi nominativi dei calciatori delle due squadre e provveduto alla loro identificazione (appello), che la gara non si sarebbe potuta disputare e lasciava libere le due Societa';
· rilevato dal supplemento di rapporto che l'arbitro, dopo aver ricevuto la riserva scritta dalla Soc. Azzanese, ha invitato la Societa' ospitante, tramite il Dirigente Accompagnatore Ufficiale di quest'ultima (e non tramite il capitano della squadra di casa) ad eliminare l'inconveniente, senza pero' fissare un termine che, a sua discrezione, poteva essere compatibile con la possibilita' di portare a termine l'incontro (Regola 1, n.6, della Guida pratica del Regolamento del Giuoco del Calcio - ediz. 2000);
· rilevato, altresi', sulla base di autorevoli pronunce della C.A.F. (vedasi al riguardo una pubblicata sul Com. Uff. n. 33/C del 7.5.1986), che, in fattispecie analoghe, solo alla scadenza del termine prefissato da parte dell'arbitro sorge la responsabilita' della Societa' ospitante che, se non avra' ottemperato alle disposizioni impartite dal direttore di gara, sara' responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia stato dovuto a volontarieta', sia che si tratti di imputabilita' a solo titolo di colpa;
· accertato quindi che l'iter procedurale, seguito dall'arbitro nella circostanza di cui trattasi, e' stato viziato da alcune inosservanze delle norme dettate in tema della Regola 1 del Giuoco del Calcio, in quanto egli, immediatamente dopo la presentazione della riserva scritta da parte della Soc. Azzanese e l'accertamento dell'irregolarita', avrebbe dovuto rivolgere l'invito ad eliminare l'inconveniente non gia' al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ospitante, ma al capitano della squadra di casa, cui andava fissato, con perentorieta', un periodo di tempo di attesa sufficiente (a discrezione dell'arbitro stesso e non necessariamente corrispondente alla durata di un tempo della gara) che potesse essere compatibile con la possibilita' di portare a conclusione l'incontro;
· ritenuta quindi, per i suesposti motivi, non sussistente, nella fattispecie, la responsabilita' della Soc. Rivignano in ordine alla mancata effettuazione della gara citata;
P.Q.M.
dispone, ai sensi dell'art. 12, punto 4, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, l'effettuazione della non disputata gara Rivignano-Azzanese, valevole per il Campionato Regionale Juniores, girone "A".