COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 22.10.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 15.04.2002 di … 16) Luciano Ciuto … 20) Gianfranco Turchetti, 21) Francesco Vidal … 24) Cormonese Calcio S.r.l. … 28) A.P. Morsano al Tagliamento … 30) A.S. Pordenone Calcio S.r.l. … 35) U.S. Sevegliano, 36) Polisportiva Varmo … 44) Pierantonio Rigo … 46) Antonio Tucci ….

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 22.10.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 15.04.2002 di … 16) Luciano Ciuto … 20) Gianfranco Turchetti, 21) Francesco Vidal … 24) Cormonese Calcio S.r.l. … 28) A.P. Morsano al Tagliamento … 30) A.S. Pordenone Calcio S.r.l. … 35) U.S. Sevegliano, 36) Polisportiva Varmo … 44) Pierantonio Rigo … 46) Antonio Tucci …. Con il dispositivo pubblicato in C.U. N. 3 DEL 05.08.2002 "la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Friuli- Venezia Giulia … · sospende il procedimento in ordine alle posizioni seguenti e rimette gli atti all’Ufficio Indagini ai sensi dell’art. 37 n°9 CGS perché porti maggiori particolari ai fatti descritti nelle motivazioni, e se del caso rimetta successivamente all’Ufficio della Procura Federale: Pierantonio Rigo e A.S. Pordenone Calcio S.r.l. in relazione all’entità dell’"ingaggio" del calciatore Modolo (deferimento sub 30b); Francesco Vidal e U.S. Sevegliano in relazione all’entità del contratto stipulato con il calciatore Favero (deferimento sub 35c); · rimette gli atti all’Ufficio Indagini ai sensi dell’art. 37 n°10 CGS perché svolga indagini sui fatti nuovi descritti nelle motivazioni, e se del caso rimetta successivamente all’Ufficio della Procura Federale: Gianfranco Turchetti in relazione all’assegno emesso dal Lumignacco, a lui intestato, nell’ambito del trasferimento del calciatore Noselli; Cormonese Calcio S.r.l. in relazione alla delega di poteri conferita dal presidente Markovic a terza persona; Francesco Vidal e U.S. Sevegliano in relazione all’entità del contratto stipulato con il calciatore Masutti; Luciano Ciuto, Polisportiva Varmo, Antonio Tucci e A.P. Morsano al Tagliamento in relazione alla posizione del calciatore Graziuso. …". La Commissione Disciplinare aveva chiesto l’intervento dell’Ufficio Indagini come segue: Pierantonio Rigo e A.S. Pordenone Calcio S.r.l. per appurare: a. se nel trasferimento del calciatore minorenne Michele Modolo dalla società Donatello Calcio di Udine alla società A. S. Pordenone Calcio S.r.l., a tutela degli interessi del citato giocatore sia intervenuto un procuratore sportivo; b. l'entità dell' "ingaggio" riconosciuto dal A.S. Pordenone Calcio S.r.l. al giocatore medesimo per assicurarsi le sue prestazioni. Preso atto delle risultanze del supplemento d'istruttoria svolto dall'Ufficio Indagini (verbale 22 dicembre 2002 – punto 1/a) dalle quali si può evincere che il calciatore Modolo Michele non si è avvalso dell'assistenza di procuratori per il suo trasferimento dalla società Donatello Calcio di Udine all'A. S. Pordenone Calcio S.r.l. e che allo stesso giocatore sono stati corrisposti unicamente "rimborsi spese" verificabili dalle documentazioni agli atti contabili della società: Francesco Vidal e U.S. Sevegliano per appurare: l'entità dei compensi riconosciuti ai calciatori Favero Alberto e Masutti Marco da parte dell'U.S. Sevegliano. Preso atto delle risultanze del supplemento istruttorio svolto dall'Ufficio Indagini (verbale dicembre 2002 – punto 2) dalle quali si può evincere che gli accordi tra la società U.S. Sevegliano ed i calciatori Favero Alberto e Masutti Marco contemplavano esclusivamente puri rimborsi delle spese dagli stessi sostenute per spostamenti effettuati con mezzi propri per raggiungere la sede degli allenamenti e delle gare, rimborsi per altro saldati con cadenza mensile accertabili dagli atti contabili della società; Turchetti Gianfranco per approfondire gli aspetti afferenti l'utilizzo di assegni bancari per regolare economicamente il trasferimento del calciatore Noselli Manuele dalla società A.C. Gonars all'A.C. Lumignacco. Preso atto delle risultanze del supplemento istruttorio svolto dall'Ufficio Indagini (verbale dicembre 2002 - punto 7) dalle quali si evince la regolarità sostanziale delle operazioni finanziarie relative alla transizione in attenzione; Cormonese Calcio S.r.l. per acquisire elementi atti a chiarire a chi facessero capo le responsabilità amministrative e gestionali della società Cormonese Calcio S.r.l. all'epoca dell'ingaggio del calciatore Mian Ivan; Preso atto delle risultanze del supplemento istruttorio svolto dall'Ufficio Indagini (verbale dicembre 2002 - punti 5 e 6) si può evincere la sussistenza di formale delega conferita dal già Presidente della Cormonese Calcio S.r.l. signor Franco Markovic a persona individuata dal consiglio della società, nonché l'esistenza di documentazioni afferenti la regolarità del trasferimento a titolo definitivo del giocatore Mian Ivan dall'A.C. Monfalcone alla Cormonese calcio S.r.l.; Polisportiva Varmo e Luciano Ciuto A.P. Morsano e Antonio Tucci per chiarire le versioni contrastanti fornite dalle parti in causa in merito alla forma del trasferimento del calciatore Graziuso Ferdinando (prestito annuale ovvero cessione definitiva) e per accertare ulteriore responsabilità di terzi intermediari intervenuti nelle transazioni economiche relative. Preso atto delle risultanze del supplemento istruttorio svolto dall'Ufficio Indagini (verbale dicembre 2002 - punti 3 e 4) dalle quali si può evincere che il trasferimento del calciatore Graziuso Ferdinando è stato effettuato a titolo definitivo con il semplice intervento di terzi intermediari, fatto questo per il quale la precedente delibera ha già pronunciato le relative sanzioni; P.Q.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA l'archiviazione delle singole posizioni risultando nel caso l'insussistenza di elementi probatori di ulteriori comportamenti non conformi alle disposizioni federali vigenti in materia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it