COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 29.10.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A. POL. AREA VERDE AVVERSO ESITO DELLA GARA: A.P. AREA VERDE – A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003 DEL CAMPIONATO REGIONALE F.V.G. DEL CALCIO A CINQUE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 29.10.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A. POL. AREA VERDE AVVERSO ESITO DELLA GARA: A.P. AREA VERDE – A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003 DEL CAMPIONATO REGIONALE F.V.G. DEL CALCIO A CINQUE. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.P. Area Verde – A.S. Internazionale Gorizia del 18.10.2003, valevole per il Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia di "Calcio a Cinque"- Girone A; · Visto il C.U. N. 12 in data 22.10.2003, del Comitato Regionale F.V.G., con il quale il G.S.R., ricevuto erroneamente il preannuncio di reclamo ed il reclamo, inviati dall’Associazione Polisportiva Area Verde – Calcio a Cinque, disponeva la trasmissione, per competenza, a questa Commissione Disciplinare, degli atti relativi alla gara in questione; · Letto il reclamo stesso, dove l’A.P. Area Verde denuncia l’irregolare impiego da parte dell’A.S. Internazionale Gorizia, del calciatore SERGO Cristian, che a detta della ricorrente risulta squalificato per "una gara effettiva per recidivita’ in ammonizioni" inflitta nella precedente stagione sportiva, quando il giocatore militava con la società ITA Calcio A5 (con C.U. n. 368 della Divisione Calcio a Cinque pubblicato in data 16.04.2003 e riportato successivamente sul C.U. n. 13 della medesima Divisione Calcio a Cinque, pubblicato in data 8.08.2003; · Accertata di conseguenza la irregolarità denunciata, in quanto la nuova società doveva far scontare la squalifica del calciatore nella stagione sportiva successiva (Art. 14 comma 12 b) e Art. 17 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M. · In accoglimento del reclamo presentato dall’A.P. Area Verde – Calcio a Cinque, adotta i seguenti provvedimenti: o punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6 a carico dell’A.S. Internazionale Gorizia (Art. 12 C.G.S.); o Ammenda di € 150 a carico della stessa società; o Squalifica al calciatore SERGO Cristian per UNA ulteriore giornata di gara; o Inibizione per gg. 15 (fino al 14.11.2203) a carico del dirigente Acc. Uff. IACULUTTI Daniele dell’A.S. Internazionale Gorizia; - Ordina la restituzione della tassa reclamo all’A.P. Area Verde.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it