COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 05.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 30/10/2003 AZZANESE – UNION PASIANO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 05.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 30/10/2003 AZZANESE - UNION PASIANO
Il Giudice Sportivo Regionale,
· esaminati il rapporto arbitrale e gli atti ad esso allegati, relativi alla gara Azzanese-Union Pasiano, valevole per il Campionato Regionale Juniores, girone A, disputatasi ad Azzano Decimo in data 30.10.2003 e conclusasi con il risultato di 0-0;
· desunto dai citati atti che la Societa' Union Pasiano ha utilizzato per tutto l'arco della suindicata gara i giocatori n. 2 BADRONJA Alban, nato il 20.07.1986 ed il n. 6 BERTON Davide, nato il 19.11.1986, entrambi squalificati per due giornate per infrazioni poste in essere nel corso della gara da loro disputata in data 18.10.2003 (sanzioni disciplinari pubblicate sul C.U. n.12 del 22.10.2003 del C.R. Friuli-V.G. della F.I.G.C./L.N.D., pag. 28);
· ritenuto, nella fattispecie suindicata, di instaurare d'ufficio il relativo procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, punto 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva sulla base delle risultanze dei citati documenti;
· visto l'art. 17, punto 2, del C.G.S. in base al quale "le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale,...."
· accertato che i citati due giocatori non hanno scontato alcuna delle citate due giornate di squalifica loro inflitta nelle gare ufficiali della squadra nella quale militavano quando e' avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, punto 3, C.G.S.);
· considerato quindi che la Soc. Union Pasiano ha impiegato nella gara in epigrafe due atleti che erano in pendenza di squalifica e che quindi non avevano legittimo titolo a prendervi parte, ponendo in essere una situazione di irregolarita' nello svolgimento dell'incontro;
· visto l'art. 12, punto 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva che recita: "la punizione sportiva della perdita della gara e' inflitta alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte";
P.Q.M.
a) infligge alla Soc. UNION PASIANO la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 12, punto 1, del C.G.S. e l'ammenda di Euro 100,00, ai sensi dell'art. 13, punto 1, lett. b) del C.G.S.;
b) delibera nei confronti del Sig. BERTON Graziano, Dirigente Accompagnatore della Soc. Union Pasiano, l'inibizione a tutto il 18 Novembre 2003, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del C.G.S..