COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA DEL 09/11/2003 ANCONA – SANGIORGINA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARA DEL 09/11/2003 ANCONA - SANGIORGINA
Il G.S.R.,
· preso atto del reclamo presentato nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore dall'A.S. ANCONA, con raccomandata datata 10.11.2003, reclamo nel quale la citata Societa' ha eccepito che la gara in epigrafe aveva avuto un irregolare svolgimento in quanto la soc. Sangiorgina, dal 28' del 2^ tempo, non ha piu' utilizzato alcun giocatore nato dall'1.1.1984 in poi, disattendendo in tal modo l'obbligo di cui alla disposizione pubblicata sul C.U. N.1 dell' 1.7.2003 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND;
· visto che per la fattispecie suindicata e' stato instaurato procedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 24, punto 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto l'infrazione posta in essere dalla Soc. Sangiorgina era rilevabile immediatamente dai documenti ufficiali;
· visto, altresi', che la questione e' gia' stata definita con decisione adottata in data 11.11.2003, con l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara suindicata per 0-3, inflitta alla Soc. Sangiorgina per non aver impiegato per l'intera durata della gara stessa (e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o piu' partecipanti) almeno un calciatore nato dal 1^ gennaio 1984 in poi (vedasi C.U. n. 1 dd. 1.7.2003 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, punto 1.2.1., pagg. 11 e 12.);
P.Q.M.
dispone per la restituzione della tassa versata per il reclamo suindicato dalla Soc. A.S. Ancona.