COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. CENTRO SEDIA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE MUZZOLINI DIEGO PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. CENTRO SEDIA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO CALCIATORE MUZZOLINI DIEGO PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali della gara: CENTROSEDIA – JUVENTINA del 2.11.2003, valevole per il Campionato di Promozione – Girone B; · Visto il C.U. N. 14 del 5.11.2003, dal quale si rileva che il calciatore MUZZOLINI Diego (Centro Sedia Calcio) è stato squalificato dal G.S.R., per quattro giornate effettive di gara, per aver "dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, inferto, nel protestare, una lieve spinta con entrambe le mani all’arbitro, al livello del petto"; · Letto il ricorso della Società Centro Sedia Calcio, che confida in una riduzione della squalifica a carico del proprio tesserato, sottolineando i precedenti di correttezza avuti dallo stesso, che non ha subito in passato a proprio carico provvedimenti disciplinari di rilievo; · Ritenuto, che pur considerando l’accorato appello della reclamante, non ritiene di poter accogliere, neppure parzialmente, la richiesta avanzata, non potendo giustificare in nessun modo e a nessun titolo che siano messe le mani addosso all’arbitro; P.Q.M. · Respinge il ricorso presentato dall’A.S. Centro Sedia Calcio e ordina, di conseguenza, l’incameramento della tassa reclamo.
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