COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA DEL 09/11/2003 RONCHI CALCIO – CENTRO SEDIA CALCIO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 26.11.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
GARA DEL 09/11/2003 RONCHI CALCIO - CENTRO SEDIA CALCIO
Il G.S.R.,
· a seguito delle decisioni adottate nel corso della seduta dell'11.11.2003 in relazione al preannuncio di reclamo "per possibile errore tecnico dell'arbitro", inoltrato dall'A.S. Ronchi Calcio con telefax datato 09.11.2003 e riguardante la gara Ronchi-Centro Sedia Calcio, valevole per il Campionato di Promozione, girone "B", disputatasi nella suindicata data e conclusasi con il risultato di 0-1;
· esaminato il reclamo trasmesso nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore con telefax inviato il 12.11.2003 e con il quale la Soc. Ronchi Calcio ha chiesto la ripetizione della gara in questione in quanto al 32' del secondo tempo, a seguito di condotta violenta posta in essere nei confronti di un giocatore del Centro Sedia Calcio, l'arbitro avrebbe erroneamente espulso il giocatore n. 10 del Ronchi, Ferrarese Luca, in luogo del n. 9 della stessa Soc. ricorrente, Donda Andrea, responsabile, secondo quest' ultima, della predetta azione violenta;
· esaminati i rapporti dell'arbitro e del suo assistente, dai quali emerge che il giocatore n. 10 della Soc. Ronchi Calcio, Ferrarese Luca, al 32' del secondo tempo, e' stato espulso dall'arbitro su segnalazione del predetto suo assistente per aver inferto una testata ad un avversario con palla lontana dal gioco;
· preso atto delle dichiarazione rese "a chiarimenti" dai suindicati ufficiali di gara nel corso dell'audizione del 20.11.2003, dichiarazioni con le quali gli stessi hanno confermato integralmente il contenuto dei loro rapporti, in particolare, l'assistente dell'arbitro, che ha richiamato l'attenzione del direttore di gara per segnalargli la testata inferta ad un giocatore del Centro Sedia Calcio, ha ribadito di aver individuato senza alcun dubbio nel n. 10 della Soc. Ronchi Calcio, Ferrarese Luca, l'autore della predetta condotta violenta;
· considerato che i rapporti degli ufficiali di gara e le loro dichiarazioni rese a chiarimenti non presentano discrepanze o contraddizioni, motivo per il quale hanno valore di prova assoluta e privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, così come contemplato dall'art. 31, punto A, lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva;
· accertato quindi che dagli atti in possesso non emerge alcun dubbio circa l'individuazione del giocatore del Ronchi Calcio resosi responsabile della predetta condotta violenta, motivo per cui non puo' che essere escluso lo scambio di persona invocato dalla concorrente;
· visto l'art. 24, commi 2, 3 e 5 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
1. respinge il reclamo presentato dall'A.S. Ronchi Calcio e dispone per l'incameramento della relativa tassa, ai sensi dell'art. 29, comma 13, del vigente C.G.S.;
2. dichiara la regolarita' della gara suindicata con il risultato conseguito sul campo.