COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 03.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. LAVARIANMORTEAN – TERZO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE SANT SIMONE PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 03.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. LAVARIANMORTEAN – TERZO AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE SANT SIMONE PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Lavarianmortean – Terzo del 9.11.2003, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone C; · Vista la decisione del G.S.R. che sul C.U. n. 15 del Comitato Regionale datato 12.11.2003, adottava nei confronti del calciatore SANT Simone (Lavarianmortean), il provvedimento di squalifica per CINQUE GIORNATE, per "essere stato espulso al 50’ del secondo tempo, per aver inferto intenzionalmente una violenta gomitata con il braccio sinistro in pieno volto ad un giocatore avversario, il quale, a causa del colpo subito, è caduto a terra ed è rimasto stordito per circa un minuto, motivo per il quale è stato poi sostituito; perché nell’uscire dal terreno di gioco, poneva in essere comportamento ingiurioso verso il direttore di gara"; · Letto il ricorso della Società, con il quale preliminarmente intende deprecare con decisione l’azione compiuta dal proprio tesserato; si sofferma inoltre, con l’intento se non di giustificare per lo meno di comprendere il comportamento del calciatore, sulle provocazioni subite dallo stesso nel corso della gara; richiama infine all’attenzione della C.D., un provvedimento "analogo se non addirittura più grave" (a detta della reclamante), che in altra circostanza era stato sanzionato in modo più benevolo; · Ricordato che le valutazioni degli Organi di Giustizia Sportiva, non possono essere portate ad esempio per situazioni e casi diversi fra loro; nel caso specifico in esame, la gravità dell’azione ai danni dell’avversario (tale da provocare un temporaneo stordimento con la conseguente sostituzione) e successivamente l’ingiuria rivolta all’arbitro da parte del Sant, prima di abbandonare il terreno di gioco, giustifica pienamente il provvedimento adottato. P.Q.M. · Respinge il ricorso presentato dall’U.S. Lavarianmortean e ordina, di conseguenza, l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it