COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 02/11/2003 AURORA BUONACQUISTO – COLLOREDO DI M.A.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GARA DEL 02/11/2003 AURORA BUONACQUISTO - COLLOREDO DI M.A. Il Giudice Sportivo Regionale, · a seguito delle decisioni adottate nel corso della seduta del 04.11.2003 in relazione al preannuncio di reclamo, inoltrato dall'A.C. Colloredo di Montalbano con telegramma del 03.11.2003 e riguardante la gara Aurora Buonacquisto - Colloredo di Montalbano, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone "B", disputatasi nella suindicata data e conclusosi con il risultato di 1-0; · esaminato il reclamo trasmesso nei termini e nei modi prescritti dalle norme in vigore con raccomandata spedita il 08.11.2003 e con il quale l'A.C. Colloredo di M.A. ha chiesto la ripetizione della gara in questione per il diniego opposto dall'arbitro, al 37' del secondo tempo, all'ingresso in campo del giocatore n. 14 Lizzi Cristian perche' munito di occhiali (in plastica ed antiurto con lenti in materiale infrangibile), nonostante fosse stata esibita al direttore di gara l'autorizzazione rilasciata in data 05.05.2003 dalla L.N.D. all'utilizzo degli occhiali stessi, purche' questi ultimi assicurassero una perfetta aderenza al viso, allo scopo di non creare nocumento ne' al giocatore stesso ne' agli avversari di gioco; · esaminato il rapporto dell'arbitro, dal quale emerge che il direttore di gara aveva informato anticipatamente l'A.C. Colloredo di M.A. che non avrebbe permesso al Lizzi di prender parte all'incontro, pur consentendogli di andare in panchina e che, al 37' del secondo tempo, nel momento in cui la Soc. ricorrente voleva far entrare in campo il predetto calciatore, l'arbitro medesimo glielo ha impedito, in quanto, vedendolo con gli occhiali, ha valutato che lo stesso calciatore avrebbe potuto recare danno a se' stesso ed agli altri, ritenendo in tal modo prevalente quanto previsto dalla Regola 4 del Giuoco del Calcio e dalle Decisioni I.F.A.B.; · considerato che il vigente regolamento tecnico (in assenza di una specifica disposizione della F.I.G.C. indicante a quali tipi di occhiali possano ricorrere i giocatori con intolleranza acclarata all'uso delle lenti a contatto) lascia al potere discrezionale dell'arbitro l'autorizzazione all'impiego degli occhiali in forza di una sua valutazione sulla pericolosita' degli stessi per chi li porta e per gli altri partecipanti alla gara; · preso atto di quanto contemplato dall'art. 64/1 delle N.O.I.F., con il quale e' sancito che durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali"; · visto l'art. 24, commi 3 e 5 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. 1. respinge il reclamo presentato dall'A.C. Colloredo di Montalbano e dispone per l'incameramento della relativa tassa, ai sensi dell'art. 29, comma 13, e del vigente C.G.S.; 2. dichiara la regolarita' della gara suindicata con il risultato conseguito sul campo.
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