COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2003– pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. SAVOGNESE AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE CORRADO ANTONIO PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. SAVOGNESE AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE CORRADO ANTONIO PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: Savognese – Ciseriis del 16.11.2003, valevole per il Campionato di Terza Categoria – Girone C; · Visto il C.U. n. 12 datato 18.11.2003 del Comitato Provinciale di Udine, dal quale si rileva che il giocatore CORRADO Antonio (Savognese) è stato squalificato per SEI giornate per "fallo violento su un avversario e per aver calpestato volontariamente i piedi dell’arbitro, assumendo un comportamento minaccioso"; · Letto il ricorso della società che lamenta l’eccessivo provvedimento a carico del proprio tesserato, frutto esclusivo – a suo dire – di un "ordinario fallo di gioco"; nega inoltre la volontarietà dell’atto compiuto dal giocatore ai danni del direttore di gara; si sofferma quindi ad esternazioni negative nei confronti dell’arbitro, che appaiono configurare un possibile deferimento; anche nella seconda parte del ricorso, la società si attarda su considerazioni attinenti a precedenti arbitraggi, nonché lamenta la scarsa considerazione che la stessa incontra in ambito federale (tutte argomentazioni che comunque non possono essere valutate da questa C.D., non rientrando palesemente nel contesto del ricorso); il tono comunque usato dalla società, travalica il pur legittimo diritto alla protesta ed alla critica, rasentando se non oltrepassando il limite della violazione regolamentare; · Valutato che, se pur ineccepibile, il provvedimento sanzionatorio del G.S. possa essere leggermente rivisto. P.Q.M. · In parziale accoglimento del ricorso presentato dall’A.S. Savognese, riduce a CINQUE le giornate di squalifica a carico del calciatore CORRADO Antonio; · Ordina, di conseguenza, che la tassa dovuta sia restituita alla società ricorrente. o La Commissione Disciplinare trasmette infine l’intero incartamento alla Presidenza del Comitato Regionale per un eventuale deferimento, in relazione alla violazione dei disposti di cui agli Art. 1 comma 1, Art. 3 commi 1 – 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
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