COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE . N.22 DEL 30.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO U.S. SETTE SPIGHE AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN C.U. N. 14 DEL 2 DICEMBRE 2003.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE . N.22 DEL 30.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICORSO U.S. SETTE SPIGHE AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN C.U. N. 14 DEL 2 DICEMBRE 2003. LA COMMISSIONE, · Visto il ricorso inviato dall’U.S. Sette Spighe, avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo presso il C.P. di Udine, contenuto in C.U. N. 14 DEL 2.12.2003; · Attesa la necessità di una anticipata decisione relativamente alla squalifica del calciatore BARBIERI Marco, squalificato per cinque giornate di gara; · Valutata la necessità di stralciare la posizione del giocatore stesso, dal contesto dell’intero ricorso, avendo egli già scontato quattro giornate di squalifica; · Ritenuto comunque che il provvedimento adottato dal G.S. sia equo, in relazione alla condotta tenuta dal tesserato; P.Q.M. · Respinge, limitatamente alla squalifica del giocatore BARBIERI Marco (Sette Spighe), il ricorso presentato; · Rimanda a successivo esame tutte le altre impugnazioni presentate.
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