COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N21 DEL 17.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 29/11/2003 PIEDIMONTE – MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N21 DEL 17.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA DEL 29/11/2003 PIEDIMONTE - MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE
Il G.S.R.,
· visto il reclamo presentato dall'U.S. Mladost con raccomandata spedita il 05.12.2003, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, dopo che lo stesso era stato preannunciato con telegramma del 30.11.2003, reclamo con il quale la predetta Societa' ha chiesto la ripetizione della gara PIEDIMONTE-MLADOST, valevole per il Campionato di II Categoria, girone "D", disputatasi a Piedimonte (Pr. Gorizia), in data 29.11.2003, e conclusasi con il risultato di 3-0;
· preso atto che nel predetto gravame la ricorrente ha dedotto che l'incontro suindicato era iniziato alle ore 15.10, quindi in ritardo, e che non aveva avuto un regolare svolgimento dal 15' del secondo tempo in poi a causa della scarsa visibilita', fatta notare dal proprio capitano all'arbitro e persistita nonostante la Societa' ospitante avesse provveduto ad utilizzare l'impianto di illuminazione esistente;
· considerato, giusta quanto previsto dalla Regola 1 del Giuoco del Calcio, Decisioni della F.I.G.C., Segnature e Caratteristiche del Terreno di Giuoco - punti 3 e 4 -, che gli eventuali reclami, per tutto quanto ha attinenza con il terreno di gioco, devono essere preceduti da riserva scritta prima dell'inizio della gara o da riserva verbale, nel caso in cui l'irregolarita' sia intervenuta durante la gara, formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve alla presenza del capitano dell'altra squadra facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone poi tutti i particolari nel referto;
· considerato, altresi', che l'inosservanza dei citati punti 3 e 4 della predetta Regola 1 del Giuoco del Calcio, consistente nell'omissione della riserva scritta o di quella verbale da parte della Societa' interessata, costituisce motivo di inammissibilita' del reclamo, precludendone l'esame;
· esaminati il rapporto dell'arbitro ed il supplemento fatto pervenire da quest'ultimo il 10.12.2003, aventi valore di prova privilegiata e dai quali si evince che, al momento in cui si e' verificata la suindicata situazione di scarsa visibilita', non e' stata avanzata dal capitano dell'U.S. Mladost alcuna riserva verbale al direttore di gara, alla presenza del capitano della squadra avversaria, nei modi previsti dalle citate Decisioni della F.I.G.C., annesse alla piu' volte menzionata Regola 1;
· visto l'art. 24, punti 6 e 7 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva:
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo presentato dall'U.S. Mladost in merito alla regolarita' di svolgimento della gara PIEDIMONTE-MLADOST del 29.11.2003, conferma il risultato conseguito sul campo e dispone, ai sensi dell'art. 29, punto 13, del C.G.S., per l'incameramento della tassa.