COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004 DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N21 DEL 17.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 13/12/2003 SANGIORGINA – CIVIDALESE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2003/2004
DISCIPLINARECOMUNICATO UFFICIALE N21 DEL 17.12.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 13/12/2003 SANGIORGINA - CIVIDALESE
IL G.S.R.,
· esaminati il rapporto arbitrale e gli atti relativi alla gara Sangiorgina-Cividalese, valevole per il Campionato Regionale Juniores, Girone "B", disputatasi a San Giorgio di Nogaro il 13 Dicembre 2003;
· rilevato dai detti atti che la Soc. Cividalese ha impiegato nel corso della gara cinque calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.1984 e precisamente:
o il n. 1 Mulloni Mario, nato il 13.3.1984;
o il n. 4 Petrussi Stefano, nato il 12.10.1984 (dall'inizio e fino al 1' del 2^ tempo);
o il n. 8 Recupero Davide, nato il 14.10.1984;
o il n.11 Disette Michael, nato il 10.11.1984 (dall'inizio e fino al 15' del 2^tempo);
o il n.16 Picotti Niccolo', nato il 10.11.1984 (dal 1' del 2^ tempo e fino al termine in sostituzione del n. 4 Petrussi Stefano).
· vista la disposizione pubblicata sul c.u. n.1 dell'1.7.2003 del Comitato Regionale F.I.G.C. L.N.D. del Friuli Venezia Giulia, punto 1.2.2, in base alla quale nelle gare del Campionato Regionale "Juniores" possono essere impiegati calciatori nati dall'1.1.1985 in poi e che, comunque, abbiamo compiuto il 15° anno di eta', nonche' di quattro calciatori "fuori quota" nati dall'1.1.1984 in poi;
· considerato quindi che la Societa' Cividalese, impiegando un calciatore in piu' del consentito nato dall'1.1.1984 in poi, ha fatto partecipare alla gara in epigrafe un atleta che non ne aveva legittimo titolo ed ha posto pertanto in essere una situazione di irregolarita' nello svolgimento dell'incontro;
· visto l'art. 12, punto 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva che recita: "la punizione sportiva della perdita della gara e' inflitta alla Societa' che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
P.Q.M.
delibera:
a) a carico della Societa' Cividalese la punizione della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3;
b) nei confronti del Sig. Petrella Nicola, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Societa' Cividalese, l'inibizione a tutto il 30.12.2003, ai sensi dell'art. 14, punto 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva.