COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PERUZZO EZIO (Presidente A.C. San Luigi) e A.C. SAN LUIGI.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR PERUZZO EZIO (Presidente A.C. San Luigi) e A.C. SAN LUIGI.
Il deferimento: con raccomandata dd. 17.11.2003 il Procuratore Federale, rilevato sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che la A.C. SAN LUIGI di Trieste ha organizzato in data 30.06.2003 "un provino-selezione" cui hanno preso parte cinque calciatori tesserati per la società A.C. MONFALCONE contattati direttamente dal sig. Ezio PERUZZO, presidente della società A.C. SAN LUIGI, e per il tramite di soggetto non tesserato senza peraltro avvertire gli organi societari della A.C. MONFALCONE e ricevere il "nulla-osta", disponeva il deferimento ex art. 28 comma 4 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva di:
1) PERUZZO Ezio, quale presidente della A.C. SAN LUIGI per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., e degli art. 24 comma 3 e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver posto in essere la condotta suddescritta;
2) A.C. SAN LUIGI per rispondere della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio presidente.
Le indagini hanno fatto seguito alla segnalazione della denuncia del sig. Lucio Germani, presidente della A.C. MONFALCONE.
Il dibattimento: Formalizzate le contestazioni, alla riunione del 22.12.2003 intervenivano il Sostituto Procuratore Federale avv. Vito Maffei e nessuno per la società né per il presidente Peruzzo, che pur aveva fatto pervenire una comunicazione che preannunciava la propria intenzione di esporre verbalmente le proprie deduzioni e difese.
Non sono state presentate difese scritte.
Le richieste del sig. Procuratore Federale: dopo aver stigmatizzato la condotta del deferito, il Sostituto Procuratore Federale ha richiesto per PERUZZO Ezio, inibizione di mesi quattro; per la A.C. SAN LUIGI l’ammenda di €uro 50/00.
Il fatto: Dall’istruttoria federale è emerso che il sig. PERUZZO, ha organizzato in data 30 giugno 2003 una partita-provino tra una squadra della A.C. SAN LUIGI, composta da giovani del 1987 ed una di calciatori nati nel 1988, provenienti da altre società, tra cui cinque ragazzi della A.C. MONFALCONE, senza la necessaria autorizzazione della società di appartenenza.
La completa istruttoria ha portato, da ultimo, al riconoscimento effettuato dallo stesso sig. PERUZZO di aver "peccato di superficialità" nel non aver avvertito la società di Monfalcone. Peraltro, il suo operato avrebbe voluto limitarsi ad agevolare una sua conoscente, madre di un singolo giovane, favorendo il riavvicinamento a Trieste del figlio ed evitandole così le trasferte a Monfalcone per allenamenti e gare. Sarebbe stato il giovane medesimo a far presente l’interesse di altri quattro suoi compagni a giocare a Trieste.
La motivazione: Il presidente PERUZZO ha riconosciuto di aver informalmente convocato solo un giocatore, e di aver "accolto" la richiesta degli altri quattro. Tale condotta, comunque intuitivamente rappresenta la violazione dei più normali crismi di condotta dettati dall’art. 1 C.G.S., che improntano tutta l’attività dei tesserati ai principi di lealtà, correttezza e probità.
La condotta che il sig. PERUZZO ha usato, sposa solo apparentemente ideali apprezzabili, quali il favorire un giovane evitando a lui e ai suoi familiari continue trasferte per permettergli il gioco del calcio. Gli eventi sembrano avergli preso la mano, ed egli stesso ha riconosciuto la superficialità con cui ha (non) affrontato il rapporto con la A.C. MONFALCONE, che dalla vicenda ha perso cinque tesserati.
Per questo motivo, oltre che in considerazione della trasparente condotta in sede istruttoria e processuale dell’incolpato, che ha ammesso l’addebito, la C.D. ritiene di poter contenere la sanzione nei limiti di cui in dispositivo.
Quanto alla A.C. SAN LUIGI: la società è stata deferita ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., evidentemente per responsabilità diretta, e non oggettiva, come appare nel deferimento per mero lapsus. Infatti ai sensi del medesimo art. 2/4 C.G.S., la condotta del presidente si ripercuote direttamente sulla società da lui rappresentata. Per tale motivo la C.D., compensando la riqualificazione della responsabilità da oggettiva a diretta, con la attenuante riconosciuta al presidente PERUZZO, ritiene di accogliere in toto la richiesta sanzionatoria della Procura Federale, senza riduzioni di sorta.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, richiamate in fatto ed in diritto le motivazioni che precedono, infligge
al sig. PERUZZO Ezio l’inibizione per mesi tre;
alla A.C. SAN LUIGI l’ammenda di €uro 50,00
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