COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. TILAVENTINA ORCENICO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE IN ORDINE ALLA GARA: S. LEONARDO VALCELLINA-TILAVENTINA ORCENICO DEL 19.10.2003 (in C.U. C.P.PORDENONE n° 9 del 28.10.2003).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2004 www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. TILAVENTINA ORCENICO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. PRESSO IL COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE IN ORDINE ALLA GARA: S. LEONARDO VALCELLINA-TILAVENTINA ORCENICO DEL 19.10.2003 (in C.U. C.P.PORDENONE n° 9 del 28.10.2003).
LA COMMISSIONE,
· Visti gli atti ufficiali relativi alla gara S. LEONARDO VALCELLINA-TILAVENTINA ORCENICO del 19.10.2003, valida per il campionato di TERZA CATEGORIA Girone A ed il provvedimento pubblicato sul C.U. C.P. PORDENONE n°9 del 28.10.2003 con cui il G.S. provvedeva, tra l’altro, infliggendo: 1) la punizione sportiva della perdita della gara alla soc. Tilaventina Orcenico con il risultato di 0-3; 2) la penalizzazione di un punto in classifica alla medesima Società; 3) la ammenda di €uro 50/00 alla medesima Società;
· Letto il reclamo della Società, ritualmente inviato in copia alla società S. LEONARDO VALCELLINA, con cui la stessa chiede l’annullamento del grave provvedimento sanzionatorio affermando non essere vero quanto affermato dal direttore di gara, ovvero che la Società avrebbe ritirato la squadra dopo tre minuti di recupero, quando mancavano ancora due soli minuti al termine, sul risultato di 3-1 per il S.Leonardo;
· Sentito all’udienza del 22 dicembre 2003 il Presidente della Società, sig. Ellerani, il quale con appassionata e vivace difesa, ha ribadito la posizione della Società, affermando che il giovane arbitro, al momento in cui si era verificato un grave incidente ad uno dei calciatori, non sapeva come portare a termine la gara che egli stesso dichiarava essere stata "sospesa" a due minuti dalla fine per l’incidente occorso;
· Letto il supplemento di referto rilasciato dal direttore di gara al G.S.P., in cui questi conferma che l’allenatore della Società avrebbe gridato ai propri calciatori: "Finiamola qui. E’ inutile continuare";
· Un tanto premesso la C.D. ritiene di dover svolgere alcune considerazioni.
1) Art. 31 del C.G.S., rubricato "Mezzi di prova e formalità procedurali" al suo primo punto recita:
A. "Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
a1) I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".
Ne consegue che il rapporto dell’arbitro e il suo supplemento, facendo "piena prova" di quanto accaduto in campo, non si presta a essere contestato, se non riuscendo a dare una interpretazione diversa da quella colta dal Giudice Sportivo.
Infatti, il Giudice Sportivo prende la sua decisione solo sulla base del referto. Se ha dei dubbi in ordine all’interpretazione da dare a quanto riportato dall’arbitro, ha facoltà di chiedere un supplemento di referto. Se l’arbitro, come ha scritto nella fattispecie, afferma che l’allenatore ha invitato la squadra a ritirarsi, la Giustizia Sportiva deve considerare a tutti gli effetti che l’allenatore abbia invitato la squadra a ritirarsi. E se l’arbitro scrive che la squadra si è ritirata, l’Ordinamento Sportivo apprende con piena prova che la squadra si è ritirata.
A questo punto il G.S. ha semplicemente applicato alla fattispecie la norma dell’art. 53/2 delle N.O.I.F., secondo la quale la sanzione minima per una squadra che si ritira da una gara è quella della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica. La sanzione aggiuntiva della penalizzazione di (almeno) un punto fa parte della sanzione prevista per la squadra che si ritira da una gara, dimostrando così spregio per i principi di correttezza e lealtà sportiva, e ne è conseguenza automatica.
La fase di impugnazione avanti alla C.D., ovvero in ultimo grado avanti alla C.A.F., al contrario della fase avanti al G.S. è caratterizzata dal contraddittorio (non con il direttore di gara (!) ai sensi dell’art. 30/4 C.G.S.) e dalla facoltà di parola alla parte interessata. Ma facoltà di parola non è da intendersi come facoltà di provare fatti contrari a quelli verbalizzati dal direttore di gara a referto: è facoltà di integrare, interpretare, mitigare la "piena prova" dei fatti descritti dall’arbitro. Non di stravolgerli. Le uniche eccezioni a tale principio che, da decenni, permette all’Ordinamento Sportivo di reggere le sorti di un’organizzazione veramente imponente, sono tabellate nel medesimo art. 31 C.G.S. e sono date dalla così detta prova televisiva, ovvero dalla prova in sede di deferimento. Questo sistema di Giustizia Sportiva, che in verità può prestare il fianco a qualche singola pronuncia iniqua, è stato voluto e adottato dal legislatore sportivo per permettere agli Organi di Giustizia pronunce in tempi velocissimi. Se il legislatore avesse voluto un sistema più garantista, avrebbe intasato di lavoro gli Organi di Giustizia Sportiva, rendendo di fatto inutile il loro lavoro. Infatti, istruire a dovere una opposizione (per esempio) contro una squalifica per tre o quattro giornate, sentendo i testimoni, convocando gli interessati, riconoscendo a tutti il diritto di parola e il diritto di dedurre per iscritto entro un congruo termine, vorrebbe dire, sì, un processo più improntato alla Civiltà nell’accezione di Progresso dei Diritti Umani, ma renderebbe assolutamente inutile tutta la procedura perché i tempi tecnici sfonderebbero di gran lunga la scadenza della squalifica.
Ecco allora che, nell’ottica deI "grandi numeri", ci sta anche (purtroppo) una ingiustizia del caso concreto, purché il processo sia rapido nell’interesse della intera moltitudine di operatori dello Sport. Non è questa la sede per valutare se la scelta del legislatore sia consona o sia errata: agli Organi di Giustizia Sportiva è dato solo di applicare le norme, e di valutare con la forza della loro esperienza, del loro buon senso e della casistica. D’altronde, la partecipazione all’attività federale è una libera scelta del tesserato che, con il tesseramento, accetta tutte le norme che reggono la struttura.
Torniamo al caso concreto, dopo questa lunga digressione che la C.D. ha ritenuto di dover fare non per giustificare un errore o una ingiustizia, ma per spiegare a chi lamenta una soggettiva ingiustizia come sia organizzata la Giustizia Sportiva. Ebbene, bisogna evidenziare come il referto dell’arbitro e i supplementi di referto sono stati redatti in modo chiaro e preciso dal direttore di gara, di talché non si prestano a difformi interpretazioni, e meno ancora allo stravolgimento dei fatti che la Società lamenta. Il reclamo, quindi, deve essere integralmente respinto.
Se la Società ha elementi per sostenere di aver subito una ingiustizia addebitando fatti concreti a un soggetto specifico, ha facoltà di segnalare il fatto al Presidente del Comitato Regionale il quale sarà tenuto ad aprire un procedimento (questo potrà permettersi i tempi più lunghi di una istruzione congrua) che, se del caso, porterà a sanzionare chi possa aver violato le norme federali.
P.Q.M.
- Respinge il reclamo della S.S. TILAVENTINA ORCENICO e, per l’effetto, conferma integralmente le sanzioni contenute nella delibera del G.S.P. di Pordenone.
- Dispone l’incameramento della tassa versata.
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