COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 21.01.2004 www.figclnd-fvg.org · Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO UNIONE S.M.T. CALCIO AVVERSO SANZIONE DI AMMENDA DI € 170 INFLITTA PER IL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEI PROPRI SOSTENITORI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 21.01.2004 www.figclnd-fvg.org · Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO UNIONE S.M.T. CALCIO AVVERSO SANZIONE DI AMMENDA DI € 170 INFLITTA PER IL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEI PROPRI SOSTENITORI. LA COMMISSIONE. · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: S.M.T. CALCIO – U.P. SESTO BAGNAROLA del 21.12.2003, valevole per il Campionato di Seconda Categoria – Girone A; · Visto il C.U. N. 22 in data 30.12.2003, dove il G.S.R. infliggeva alla società S.M.T. Calcio l’ammenda di € 170, per "comportamento ingiurioso da parte dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e dei giocatori di entrambe le squadre durante tutto il corso della gara; perché, dopo la prima rete segnata dal Sesto Bagnarola, un giocatore ospite veniva colpito da un oggetto al volto, lanciatogli da un sostenitore locale (nessuna conseguenza di rilievo è derivata al giocatore stesso da tale fatto); · Letto il ricorso della Società che nella prima parte si sofferma a negare sia l’asserito comportamento gravemente scorretto da parte dei sostenitori della società ricorrente, sia ad addebitare principalmente alla condotta tenuta dai giocatori della squadra avversaria, la successiva reazione dei presenti sugli spalti; chiede quindi una riduzione della sanzione sia per la gravosità dell’importo in relazione alle difficoltà economiche di una piccola società partecipante al campionato di seconda categoria, sia in virtù degli irreprensibili precedenti disciplinari della stessa che, nell’ultima stagione sportiva, fra l’altro, si è meritata il premio della "coppa di disciplina"; assicura infine che svolgerà un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei propri "tifosi", affinché in avvenire non si ripetano simili situazioni; · Valutato che, visto il proposito manifestato dalla società e sopratutto considerato il fatto che nessuna conseguenza è derivata al calciatore della squadra avversaria (come evidenziato dallo stesso G.S.), dall’oggetto lanciato dal sostenitore; P.Q.M. · Riduce a € 120 (centoventi) l’ammenda comminata e ordina, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo versata dall’ UNIONE S.M.T. CALCIO.
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